Controlli e liti

Alt all’affitto d’azienda riqualificato: non rilevano i rapporti tra contraenti

La Ctr Piemonte boccia la rilettura del contratto come cessione d’azienda. Per i giudici non basta il trasferimento di beni, merci e personale

di Dario Deotto

Un contratto d’affitto d’azienda non può essere riqualificato come cessione d’azienda. Questo il succo della sentenza n. 525/2/2022 della Ctr Piemonte (presidente Masia, relatore Steinleitner).

L’ufficio aveva riqualificato un contratto d’affitto d’azienda in trasferimento del complesso aziendale in considerazione dei rapporti societari che intercorrevano tra i contraenti e per il fatto che erano anche stati trasferiti a titolo oneroso merci, beni strumentali e personale dipendente. Inoltre, nell’atto impositivo, nonostante fosse stata accertata ai fini delle imposte sui redditi la non deducibilità dei canoni d’affitto d’azienda e l’indetraibilità dell’Iva riferita ai canoni e ai beni trasferiti, era stato fatto riferimento all’articolo 20 del Testo unico sul registro e «alla causa reale e alla regolazione degli interessi realmente perseguiti dalle parti».

Al riguardo, la Ctr esclude che l’articolo 20 possa avere dei riflessi ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva. Inoltre, “boccia” la riqualificazione giuridica operata dall’ufficio (avallata invece dalla Ctp) in quanto verrebbe a stravolgere la causa del negozio giuridico scelto dal contribuente.

Si può dire che l’atto di accertamento originario risulta “espressione” della convinzione, più volte ribadita dalla Cassazione (ex multis, ordinanza 23549/2019), secondo cui non solo nell’imposta di registro, ma nella fiscalità nella sua interezza, vi sarebbe un principio – di derivazione costituzionale - di prevalenza della sostanza sulla forma.

Sicché, anche sulla scorta di tali concetti, l’ufficio ha riqualificato il contratto d’affitto come cessione d’azienda.

È il rischio che più volte si è cercato di riportare su queste pagine: affermare che esiste in Italia un principio generalizzato di prevalenza della sostanza sulla forma significa mettere nelle mani del Fisco una sorta di arma impropria che porterebbe a riqualificare con una certa disinvoltura le forme giuridiche poste in essere dai contribuenti.

Per fortuna, ci sono dei giudici (di merito) che comprendono che non esiste affatto una norma che dispone, come principio generalizzato, la prevalenza della sostanza sulla forma (andrebbe ricordato ai giudici di legittimità che il principio di capacità contributiva ha bisogno della “mediazione” di una norma di legge, essendo rivolto al legislatore). E che capiscono, ulteriormente, che un conto è l’attività di interpretazione (qualificazione) di un contratto che porta ad individuare l’esatta natura – giuridica – dello stesso. Altro conto, invece, è quello di superare completamente le forme legali adottate dalle parti – che è un’attività di riqualificazione – la quale può essere effettuata, anche per presunzioni, soltanto in presenza di fenomeni finzionistici e dissimulatori. Non certo quando si è presenza di forme giuridiche valide ed efficaci: e questo deve valere – come da sempre sosteniamo – anche per l’abuso del diritto.

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