Adempimenti

Contributo senza diritto, ci sono cause di non punibilità

Dopo il no inatteso a consorzi e società in liquidazione dev’essere applicabile l’esclusione delle sanzioni

Rebus restituzione del contributo a fondo perduto per società in liquidazione e consorzi, dopo la circolare 22/E/2020: occorre valutare come regolarizzare la propria posizione alla luce degli ultimi chiarimenti delle Entrate.

Secondo l’Agenzia, per le imprese in fase di liquidazione al 31 gennaio 2020 e per i consorzi tra imprese è inibito l’accesso al contributo a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto Rilancio (Dl 34/2020). Ciò in quanto per le imprese in liquidazione a quella data l’attività risulta interrotta per eventi diversi dall’emergenza Covid-19 e per i consorzi l’accesso al contributo è riservato ai consorziati, per non duplicare i benefici.

Preso atto della posizione assunta dalle Entrate solo ora, si tratta di capire come devono operare coloro che tra l’apertura del canale per la presentazione delle istanze e l’emanazione della circolare 22/E hanno presentato l’istanza di riconoscimento del contributo in questione e magari hanno anche già ottenuto l’accredito.

Il caso più semplice da gestire è quello che riguarda l’avvenuta presentazione dell’istanza senza che vi sia stato l’accredito delle somme da parte delle Entrate. In questo caso, sarà sufficiente inviare telematicamente una comunicazione di rinuncia al contributo seguendo le istruzioni al modello. Nella circolare 22/E/2020 è stato chiarito che la presentazione della rinuncia rimuove ogni responsabilità in capo al percettore del contributo anche laddove questi dovesse incassare successivamente alla rinuncia il contributo che dovrà quindi essere restituito senza sanzioni e interessi.

Più complicato è il caso in cui il contributo sia stato già erogato. In linea generale, chi ha percepito un contributo non spettante può regolarizzare l’indebita percezione restituendo il contributo - maggiorato degli interessi - e versando la sanzione minima ridotta applicando le percentuali previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (ravvedimento operoso).

Il tema, però, è che nei casi descritti (società in liquidazione e consorzi) i chiarimenti delle Entrate sono arrivati solo ora e che nella precedente circolare n. 15/E non vi era traccia di un blocco al contributo per le attività descritte. Né, dalla lettura della norma, si poteva ragionevolmente arrivare alle conclusioni adottate dall’agenzia delle Entrate nella circolare 22/E/2020.

In questo contesto, occorre ricordare che il sistema sanzionatorio italiano prevede alcune cause di non punibilità tra cui l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito applicativo della disposizione (articolo 6, comma 2 del Dlgs 472/1997 e articolo 10 della legge 212/2010). Alla luce dell’evoluzione della questione, sembra ragionevole ritenere che nei casi in questione possa trovare accoglimento la causa di non punibilità citata e quindi che la restituzione del contributo possa avvenire senza dover corrispondere alcuna sanzione ed anche se ridotta.

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