Imposte

Ambulanze, rimborso accise senza dati sui pazienti

La circolare 33/D: nei fogli di viaggio solo registrazione e data del soccorso per rispetto della privacy

Per gli enti assistenziali che effettuano trasporti in autoambulanza le istanze trimestrali per l’accesso al tax benefit sui carburanti trovano nuove regole a tutela della privacy.

Queste le indicazioni che emergono dalla circolare 33/D/2021, con cui l’agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) chiarisce la portata e le modalità di compilazione della documentazione necessaria per gli enti che intendano fruire del rimborso d’accisa.

In particolare, l’apposito decreto ministeriale stabilisce che l’ente beneficiario possa ottenere il rimborso mediante buono d’imposta, previa presentazione di istanza trimestrale attestante l’acquisto del carburante nonché il suo consumo (articolo 3, comma 1, del Dm 31 dicembre 1993). Più nel dettaglio, con riferimento a ciascuna autoambulanza, l’ente è tenuto ad allegare copie dei fogli di viaggio da cui risultino i servizi di trasporto effettuati e i relativi dati, tra cui orario di intervento, chilometri percorsi e generalità del paziente.

Proprio su quest’ultimo aspetto interviene la prassi dell’Adm, con un chiarimento che recepisce le novità recate dal regolamento Ue 2016/679. Al fine di consentire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità, l’ente è tenuto a compilare i fogli di viaggio premurandosi di indicare solo il numero di registrazione e la data della scheda di soccorso effettuato dall’autoambulanza presso la struttura sanitaria di destinazione, senza che sia in alcun modo identificabile il paziente trasportato. Si supera così la precedente impostazione di prassi, che richiedeva agli enti di fornire indicazione anche dell’anno di nascita e del sesso del paziente ammalato/ferito trasportato (circolare 15/D/2015).

Con la circolare 33/D/2021, l’Adm si conforma alla disciplina privacy, con precisazioni che consentono dunque di attribuire il beneficio fiscale solo a favore di chi effettivamente svolga i servizi di trasporto e pronto soccorso.

A livello soggettivo, invece, il decreto precisa che possono accedere all’agevolazione fiscale i soli enti istituiti per l’attività di assistenza e pronto soccorso dotati di personalità giuridica o, in mancanza, che dimostrino l’iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato (Odv) in base alla legge 266/1991.

Quest’ultimo requisito, è opportuno chiarire, con l’operatività del Registro unico del Terzo settore (Runts), si intenderà soddisfatto con l’iscrizione nella apposita sezione del nuovo registro dedicata alle organizzazioni di volontariato.

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