Controlli e liti

Amministratori di sostegno da tassare per la Ctr Lombardia

di Giorgio Gavelli

Rientra nella sfera del reddito di lavoro autonomo – e, quindi, imponibile Irpef e Iva – l’indennità percepita quale amministratore di sostegno (ads) da un avvocato nominato dal tribunale. Secondo la Ctr Lombardia 2388/3/2018 (presidente Rollero, relatore Chiametti) non può essere disconosciuta una natura retributiva a tale indennità, anche se forfettaria e determinata in via equitativa, contrariamente a quanto affermato in primo grado (Ctp Milano 5046/43/2016).

Continua, quindi, il dibattito giurisprudenziale in materia (si veda Il Sole 24 Ore del 15 giugno 2015) che interessa i professionisti (legali, commercialisti, eccetera) nominati dall’autorità giudiziaria (giudice tutelare) quali Ads di persone impossibilitate, per i più diversi motivi, a provvedere alla tutela dei propri interessi (articolo 404 del Codice civile). Tale figura è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 6/2004.

Il giudice, in questi casi, può liquidare al professionista una «equa indennità», in considerazione dell’entità del patrimonio da tutelare e delle difficoltà dell’incarico. Secondo una prima impostazione, questa somma ha natura compensativa e non di corrispettivo, analogamente a quella liquidata al tutore (articolo 379, comma 2, del Codice). Sulla non imponibilità della somma percepita è “scesa in campo” addirittura la Corte costituzionale (sentenza 1073/1988), le cui argomentazioni sono state riprese dalla Cassazione (sentenza 7355/1991) e, proprio per l’indennità versata agli amministratori, da diverse direzioni regionali delle Entrate (Emilia-Romagna, parere 18 maggio 2006; Lombardia, interpello 17366/2008 e Friuli Venezia Giulia, interpello 8929/2011). L’articolo 411 del Codice cibile, infatti, richiama espressamente l’articolo 379.

Si tratterebbe, pertanto, di un importo che compensa il professionista delle spese (non facilmente documentabili) che vengono sostenute, conseguentemente irrilevante tanto ai fini Irpef quanto ai fini Iva (Ctp Trieste 283/2014; Ctr Friuli-Venezia Giulia 218/03/2016),

Di diverso avviso è la Direzione centrale normativa della stessa Agenzia, la quale ha sostenuto una intrinseca diversità dell’indennità agli amministratori rispetto a quello versate ai tutori (risoluzione 2/E/2012): l’importo, anche se determinato in via equitativa e forfettaria, rappresenta comunque – ove incassato da un professionista - un compenso per lo svolgimento dell’attività svolta, inquadrabile nell’ambito dell’articolo 53 del Tuir e degli articoli 3 e 5 del Dpr 633/72.

In questo senso si è espressa la Ctr lombarda con la sentenza 2388/3/2018, secondo la quale non esiste una norma che stabilisce un’esenzione e le modalità in cui la somma viene determinata dal giudice fanno preferire la tesi dell’imponibilità.

A fronte di questi due orientamenti giurisprudenziali vi sono giudici tutelari che pretendono l’assoggettamento Iva (Tribunale di Ancona, decreto 14 giugno 2005), altri che stabiliscono il contrario (Tribunale di Varese, decreto 20 marzo 2012) ed altri che liquidano due somme distinte, una soggetta ad imposta e l'altra no (Tribunale Trieste, decreto 26 gennaio 2012). La certezza del diritto, insomma, in questo caso soccombe alla geografia.

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