Diritto

Amministratori del terzo settore, principi guida del Codice civile

Responsabilità rafforzata solo in astratto rispetto ad associazioni e fondazioni

di Gabriele Sepio

Il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/17 o Cts) introduce puntuali obblighi e responsabilità per i membri del consiglio di amministrazione degli enti del Terzo settore (Ets), approntando un sistema atto a garantire la corretta gestione dell’ente.

La normativa del Cts risulta plasmata su quella civilistica dedicata alle società e risponde all’esigenza di assicurare agli Ets un rafforzamento della professionalità e diligenza da parte di chi li amministra.

Ciò non soltanto alla luce di un processo di “responsabilizzazione” nei confronti di un ente che – con la riforma – assume una precisa identità e strutturazione, ma anche in virtù della chance prevista per gli Ets di realizzare profitti, sia pure reinvestiti nell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Prova ne è l’articolo 26 del Cts che, sulla nomina degli amministratori, fa espresso rinvio alla disposizione civilistica sulle cause di ineleggibilità e decadenza per gli amministratori delle società (articolo 2382 del Codice civile).

Non può, quindi, essere amministratore l’interdetto, inabilitato, fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Nello stesso senso, gli amministratori degli enti che accederanno all’istituendo Registro unico del Terzo settore (Runts) sono tenuti – in forza dell’espresso rinvio all’articolo 2392 del Codice civile – ad adempiere ai doveri previsti dalla legge o statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (articolo 28 Cts).

Una responsabilità che, tuttavia, solo in astratto, si presenta più “rafforzata” rispetto a quella prevista in via generale per gli amministratori delle associazioni/ fondazioni non Ets ai sensi dell’articolo 18 del Codice civile.

Si pensi, ad esempio, a un’associazione sportiva dilettantistica (Asd) che non acceda al Runts e rimanga iscritta nel solo Registro Coni.

In quest’ipotesi, il regime di responsabilità applicabile agli amministratori dell’Asd non si pone come “più attenuato” rispetto a quello previsto dall’articolo 28 del Cts. Sul punto, è la stessa giurisprudenza a confermare tale convincimento.

Sebbene gli amministratori di un’associazione (non Ets) siano chiamati ad adempiere con la diligenza del buon padre di famiglia in forza dell’applicazione dell’articolo 1710 del Codice civile (richiamato all’articolo 18 del Codice civile), ricorrerebbe in ogni caso un’ipotesi di “responsabilità aggravata” ove si tratti di obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale.

In quest’ipotesi, secondo i giudici, la diligenza non sarebbe più quella del buon padre di famiglia ma quella richiesta dalla natura dell’incarico o dalle competenze professionali ex articolo 1176, comma 2 del Codice civile (tribunale di Roma, sentenza 1456/2018; tribunale di Milano, sentenza 3598/2017).

Nella sostanza, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza più recente, gli amministratori delle associazioni/ fondazioni – a prescindere dalla qualifica o meno di Ets – sono tenuti ad adempiere ai propri doveri con un grado di diligenza che risulterebbe assimilabile a quello richiesto per chi amministra enti profit.

Il richiamo al Codice civile per gli Ets, dunque, rende piu chiari i profili di responsabilità per gli amministratori anche in considerazione del ruolo assegnato dalla riforma a questa tipologia di enti.

A differenze dei generici enti non profit, infatti, gli Ets avranno accesso a forme dirette di collaborazione con la Pa (in deroga al Codice dei contratti), potranno beneficiare di fondi dedicati (si pensi all’articolo 72 del Cts) o incentivi di vario tipo (social bonus, benefici fiscali per erogazioni liberali, esenzioni imposte indirette e così via).

Si tratta dunque di un contesto innovativo con precisi obblighi di trasparenza e rendicontazione cui gli amministratori degli enti saranno chiamati a porre particolare attenzione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©