Contabilità

Ammortamenti, sospensione ammessa nei bilanci 2020

La deroga è contenuta in un emendamento al Dl Agosto e si applica alle imprese che redigono il bilancio in base al Codice civile

di Franco Roscini Vitali

Possibilità di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2020 in deroga alle disposizioni del Codice civile per le imprese che redigono il bilancio in base alle norme dello stesso (imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs).

Un emendamento all’articolo 58 del Dl 104/2020 consente di derogare alle disposizioni dettate dall’articolo 2426 n. 2 del Codice civile che prevede l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Pertanto le imprese possono non contabilizzare fino al 100% gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, mantenendo nel bilancio 2020 il valore degli stessi come risulta dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

La norma precisa che le quote di ammortamento non contabilizzate saranno imputate nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando così il piano di ammortamento originario di un anno. In sostanza, la contabilizzazione delle quote di ammortamento riprenderà dall’esercizio 2021 e, di conseguenza, si allunga di un anno il piano di ammortamento: tuttavia, la deroga, in base all’evoluzione della situazione economica da Covid-19, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Mef.

La norma prevede, nel caso di utilizzo della facoltà in questione, l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata: in caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento non contabilizzate, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili, in mancanza delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi.

La nota integrativa, poi, dovrà dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e sul risultato economico dell’esercizio.

Come già avvenuto in occasione di altre disposizioni che derogano alle norme del Codice civile, la nota integrativa dovrà dare conto dell’importo degli ammortamenti non contabilizzati nel conto economico e dei conseguenti effetti, in particolare sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto: in sostanza, l’informativa deve quantificare gli ammortamenti non imputati nel conto economico.

Per esempio, se l’esercizio 2020 si chiude con un utile di 100 e gli ammortamenti non contabilizzati sono 60, la nota integrativa dovrà evidenziare che l’utile, dopo la rilevazione degli stessi, sarebbe stato di 40, importo accantonato nella riserva non disponibile.

La norma prevede l’indisponibilità della riserva e, pertanto, il divieto di utilizzo per qualsiasi ragione: in altre situazioni, sono state previste deroghe a tale divieto per l’utilizzo a copertura di perdite di esercizio con obbligo di successivo reintegro, mentre in questo caso non pare siano state previste deroghe in tal senso. Scelta condivisibile, perché in questa situazione la deroga alle regole del Codice civile è piuttosto forte.

Debutta una disposizione che prevede la deducibilità delle quote di ammortamento, non contabilizzate nel conto economico, in sede di dichiarazioni Ires e, con specifica previsione, anche ai fini Irap. Infatti, è prevista la deduzione delle quote di ammortamento, nei limiti previsti negli articoli 102, 102-bis e 103, a prescindere dall’imputazione nel conto economico: in sostanza, si applica il comma 4 lettera b) dell’articolo 109 del Tuir che prevede la deducibilità dei componenti negativi non imputati nel conto economico per disposizione di legge.

Questa previsione comporta l’iscrizione in bilancio delle imposte differite passive, che saranno utilizzate nell’ultimo esercizio nel quale agli ammortamenti iscritti in bilancio non corrisponderà un pari ammontare di ammortamenti fiscalmente deducibili, in quanto già dedotti nella dichiarazione 2020.

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