Imposte

Ammortamenti sospesi, la deduzione fiscale è soltanto facoltativa

Non bisogna stanziare imposte differite e gestire le conseguenze nel quadro RV di Redditi

di Giorgio Gavelli

La deduzione fiscale della quota di ammortamento sospesa ai sensi dei commi 7-bis e seguenti del decreto Agosto (Dl 104/2020) non è obbligatoria, per cui le imprese possono soprassedere alla variazione in diminuzione nei modelli redditi e Irap ed evitare di gestire il disallineamento contabile/fiscale che ne sarebbe derivato. Con la risposta a interpello 607/2021, l’agenzia delle Entrate scioglie uno dei dubbi principali che le imprese interessate a questa disposizione si stavano ponendo da mesi in vista della redazione delle dichiarazioni fiscali.

La norma ha consentito alle imprese Oic di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali presenti nel bilancio al 31 dicembre 2020 (o in quello in corso al 15 agosto 2020 per i contribuenti non «solari»), in deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti. Lo scopo è quello di «alleggerire» il conto economico del 2020, in considerazione delle presumibili perdite legate alla pandemia.

In ambito civilistico è richiesto che gli (eventuali) utili 2020 di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento sospesa siano accantonati in una riserva indisponibile, che potrà essere «liberata» solo quando tale quota transiterà a conto economico (o in caso di vendita del cespite). In caso di utili di esercizio di importo inferiore, la riserva indisponibile deve essere alimentata utilizzando riserve di utili pregressi o altre riserve patrimoniali disponibili. In mancanza anche di queste, il vincolo è applicato sugli utili degli esercizi successivi.

La quota di ammortamento non effettuata nell’anno è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote susseguenti, cosicché il piano di ammortamento originario del cespite si prolunga normalmente di un anno, salvo casi particolari, definiti dal documento interpretativo Oic 9.

Sotto l’aspetto fiscale, il comma 7-quinquies dell’articolo 60 prevede, a prescindere dalla previa imputazione a conto economico, la deduzione della quota ordinariamente spettante. Era sorto il dubbio riguardante l’obbligatorietà o meno di dedurre extracontabilmente (ossia nelle dichiarazioni redditi e Irap) la quota sospesa, considerando il fatto che le imprese in perdita fiscale non hanno interesse ad incrementarla. A Telefisco 2021 l’Agenzia ha fornito una riposta ambigua, in cui si sosteneva che la quota fiscale «resta confermata». Decisamente favorevole alla facoltatività, invece, la norma di comportamento Aidc 212. In risposta all’interpello, l’Agenzia accoglie la tesi della facoltatività «avendo riguardo al carattere eccezionale e alla funzione agevolativa delle disposizioni in commento». Il che semplifica non poco gli adempimenti, eliminando la necessità di stanziare le imposte differite in bilancio e di gestire, nel quadro RV della dichiarazione, il disallineamento sino al suo assorbimento (con la cessione del cespite od il completamento dell’ammortamento contabile).

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