Contabilità

Ammortamenti sospesi con effetti in nota integrativa

La rilevazione di imposte differite non riduce la riserva da stanziare

di Andrea Vasapolli

La pubblicazione del documento interpretativo 9 dell’Oic offre l’occasione per alcune riflessioni in tema di sospensione degli ammortamenti, fattispecie disciplinata dall’articolo 60 del Dl 104/20.

Il documento dell’Oic precisa che la norma introduce esclusivamente una facoltà di deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2426, comma 1, n. 2, riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, restando tuttavia ferme tutte le altre disposizioni relative alle stesse.

In merito si deve quindi rammentare che la modifica del piano di ammortamento, conseguente all’allungamento di un anno della attesa vita utile ovvero, se vi sono ragioni per cui la vita utile non possa essere prolungata, l’aumento della quota di ammortamento nei residui esercizi di durata del piano, rappresenta un cambiamento delle stime contabili. In nota integrativa, pertanto, non ci si può limitare a dare menzione della sospensione degli ammortamenti, come previsto dal comma 7-quater dell’articolo 60 in commento, ma è anche necessario dare conto del cambiamento delle stime rappresentato dalla modifica del futuro piano di ammortamento, nel rispetto di quanto previsto dall’Oic 29.

Con riferimento alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2020 l’interpretativo 9 dell’Oic precisa che la quota di ammortamento segue il disposto del par. 61 dell’Oic 16, secondo il quale l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso, per cui il primo anno l’ammortamento deve essere imputato non per intero ma pro quota tenendo conto della data di entrata in funzione del bene (le imprese di solito applicano la regola fiscale di ridurre alla metà l’aliquota di ammortamento). Tale precisazione è importante in quanto rileva al fine della determinazione dell’importo per il quale deve essere costituita la riserva indisponibile prevista dal comma 7-ter dell’articolo 60. Per i cespiti acquisiti nel 2020, quindi, la riserva indisponibile deve essere costituita per un importo pari alla frazione della quota di ammortamento che sarebbe stata imputata in bilancio tenuto conto della data di entrata in funzione degli stessi.

Il documento dell’Oic rammenta inoltre che l’applicazione della deroga può generare fiscalità differita, da contabilizzare secondo le previsioni dell’Oic 25. La deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi, prevista dal comma 7-quinquies dell’articolo 60, rappresenta una differenza temporanea a fronte della quale occorre rilevare le imposte differite tenendo conto dei tempi di rientro, che saranno nell’ultimo esercizio di ammortamento in caso di allungamento della vita utile, ovvero pro quota ogni anno nel caso in cui la vita utile non sia incrementabile.

La rilevazione delle imposte differite non riduce l’importo della riserva indisponibile che occorre stanziare, in quanto la norma (comma 7-ter) prevede espressamente che la stessa deve essere costituita per un «ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata». Analogamente la voce di debito per imposte differite non può essere iscritta girocontando una parte della riserva indisponibile, come invece si fa con la riserva di rivalutazione a fronte di una rivalutazione priva di effetti fiscali.

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