Contabilità

Ammortamenti sospesi nelle liste di controllo

Integrate le indicazioni di Assirevi sulla base degli aggiornamenti dell’Oic

di Franco Roscini Vitali

Completate le liste di controllo Assirevi relative ai bilanci d'esercizio delle imprese che li redigono in base alle norme del Codice civile e ai principi contabili nazionali.

Nelle liste pubblicate nel mese di febbraio l’Associazione italiana delle società di revisione legale si era riservata la possibilità di valutare la predisposizione di un addendum alle liste una volta pubblicata dall’Oic la versione definitiva dei documenti interpretativi 7 e 8, a cui si è aggiunto il 9. Le liste, come sempre, sono strutturate con le specifiche domande corredate dalle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali. Assirevi rammenta che l’applicazione dei tre documenti interpretativi è volontaria.

Con riferimento all’interpretativo 7, relativo alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, le liste ricordano, per esempio, che possono essere rivalutati i beni immateriali i cui costi sono stati imputati nel conto economico, anche se avevano i requisiti per essere capitalizzati: sono citati i marchi che, ovviamente, devono essere ancora tutelati giuridicamente. Inoltre gli ammortamenti, nel bilancio in cui è effettuata la rivalutazione, sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è operazione successiva e pertanto l’ammortamento dei maggiori valori è effettuato a partire dall’esercizio successivo.

Per l’interpretativo 8, relativo alla continuità aziendale, l’utilizzo della deroga non è possibile se nel precedente bilancio approvato la società ha dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte nei paragrafi 23 e 24 del principio contabile Oic 11.

Con riferimento alla sospensione degli ammortamenti, oggetto dell’interpretativo 9, le liste rammentano che la deroga riguarda esclusivamente l’articolo 2426, numero 2, del Codice civile, relativo all’ammortamento annuo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo. Pertanto restano ferme tutte le altre disposizioni riguardanti il trattamento contabile delle immobilizzazioni. La norma si può applicare anche al bilancio consolidato redatto dalla capogruppo che, in tal caso, recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio di esercizio, consentendo, per gli ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei.

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