Imposte

Ammortamenti sospesi senza rinvio delle quote di beni super e iper

Le Entrate a Telefisco: le deduzioni maggiorate sono influenzate dalla possibilità contenuta nel Dl 104/20

di Andrea Vasapolli

I regimi agevolativi dei super e iper ammortamenti prevedono che a fronte degli investimenti in talune categorie di beni il costo di acquisizione degli stessi è incrementato, ai fini fiscali, di una certa percentuale, che va dal 30 al 150% a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento e dell'agevolazione applicabile.

Tali agevolazioni consistono nella possibilità, in sede di dichiarazione dei redditi, di effettuare una variazione in diminuzione del reddito complessivo in misura pari alla maggiore quota di ammortamento che si sarebbe potuto dedurre se il costo di acquisizione dei beni strumentali che danno diritto all'agevolazione fosse stato superiore delle percentuali agevolate, rispetto al costo effettivamente sostenuto. La variazione in diminuzione va determinata applicando i coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 al maggior costo fiscale riconosciuto con riferimento al bene oggetto di investimento, ridotti alla metà per il primo esercizio.

Come chiarito con le circolari 12/E del 2016 e 4/E del 2017, l'agevolazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e quindi non è influenzata dal piano di ammortamento contabile adottato dall'impresa. Ne consegue, ad esempio, che nel caso in cui l'impresa imputi a conto economico un ammortamento calcolato applicando un coefficiente di ammortamento inferiore a quello ministeriale, in ogni caso la variazione in diminuzione che rappresenta l'ammortamento del maggior costo figurativo va computata applicando i coefficienti di ammortamento del Dm 31 dicembre 1988 (in tal senso si veda la circolare 23/E del 2016, punto 4.1, esempio 3). La quota di super o iper ammortamento non dedotta nell'esercizio di competenza non può essere recuperata, né maggiorando le deduzioni degli esercizi successivi né fruendone in coda.

Coerentemente con tale interpretazione, in occasione di Telefisco 2022 rispondendo a un quesito, l'agenzia delle Entrate ha precisato che la sospensione degli ammortamenti della quale l'impresa abbia eventualmente fruito in base ai commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 del Dl 104 del 2020, non determina alcun rinvio delle quote di super o iper ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza. Si ritiene che tale interpretazione trovi applicazione a prescindere dal fatto che gli ammortamenti sospesi siano stati fiscalmente dedotti o meno.

Per chi avesse interpretato diversamente la norma e, a fronte della sospensione degli ammortamenti, non avesse computato le variazioni in diminuzione per super o iper ammortamenti, si rammenta che è possibile recuperare la quota di agevolazione della quale non si è fruito mediante presentazione di una dichiarazione integrativa a favore di cui all'articolo 2, comma 8 bis, del Dpr 322/1998 o di apposita istanza di rimborso. In tal senso si è espressa anche la circolare 4/E del 2017 al punto 5.4.

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