Contabilità

Ammortamenti subito deducibili con la rivalutazione dei beni al 3%

La sostitutiva può essere versata in un massimo di tre rate anche compensando i crediti in F24. Dal 2021 i valori saranno rilevanti per i calcoli dei ricavi minimi delle non operative

di Luca Gaiani

In arrivo, con il decreto agosto, una nuova rivalutazione dei beni di impresa con valenza anche solo civilistica. Chi vorrà attribuire rilevanza fiscale ai maggiori importi potrà farlo, pagando una imposta sostitutiva del 3% indistintamente per beni ammortizzabili e non. Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono già dall’esercizio 2021. Per le plusvalenze da cessione i nuovi valori fiscali sono invece validi dal 1° gennaio 2024.

Rivalutazione a due facce

Il decreto Agosto approvato «salvo intese tecniche» dal Consiglio dei ministri del 7 agosto ripropone un provvedimento di rivalutazione dei beni di impresa (immobilizzazioni e partecipazioni) già posseduti e iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2019. La rivalutazione, da effettuare nel bilancio al 31 dicembre 2020, può seguire due strade. Un adeguamento valori solo civilistico-contabile (e dunque in deroga alle norme del Codice civile), senza imposte da pagare, e uno con riconoscimento fiscale dei maggiori importi iscritti nel bilancio che prevede il versamento di una imposta sostitutiva del 3 per cento.

La norma si differenza dunque dalle più recenti leggi che avevano sempre richiesto il versamento di imposte (di ammontare rilevante) sugli importi rivalutati.

La norma in arrivo ricalca invece il testo dell’articolo 15, comma 20, del Dl 185/2008 (rivalutazione degli immobili delle imprese), stabilendo, al pari di tale articolo, che il maggior valore attribuito ai beni «può essere riconosciuto» fiscalmente pagando la sostitutiva.

L’imposta sostitutiva può essere versata fino a un massimo di tre rate annuali (scadenti a giugno 2021, 2022 e 2023), anche compensandone l’importo con crediti fiscali nel modello F24.

Chi versa la sostitutiva potrà anche affrancare la riserva in sospensione di imposta che in tal caso si genera, pagando una ulteriore imposta del 10% (da versare sempre in tre rate). La rivalutazione solo civilistica, infatti, non produce effetti sospensivi sulla riserva (si veda l’altro articolo in basso).

Gli ammortamenti

Un ulteriore aspetto favorevole della nuova rivalutazione (che invoglierà molte imprese ad avvalersene) è la possibilità, pagando il modesto importo di sostitutiva del 3%, di dedurre immediatamente i maggiori ammortamenti, recuperando Ires e Irap per un totale del 27,9 per cento.

La deduzione fiscale scatta infatti dall’esercizio 2021 (modello Redditi 2022) che è il primo, secondo i principi contabili, dal quale si imputano in bilancio i maggiori ammortamenti. Non si creeranno, dunque, disallineamenti temporanei contabili-fiscali (neppure nel 2020). Dal 2021, i valori assumeranno rilevanza anche per i calcoli dei ricavi minimi delle società non operative.

Come in passato viene invece previsto un differimento temporale della efficacia fiscale in caso di cessione dei beni rivalutati. Se l’alienazione è effettuata entro il 31 dicembre 2023, la rivalutazione (fiscale) non ha effetto. Le plusvalenze si calcolano sul costo ante rivalutazione e verrà accreditata l’imposta sostitutiva corrispondente. Dal 1° gennaio successivo, invece, anche per le plusvalenze la rivalutazione assume pieno effetto.

La rivalutazione (con o senza riconoscimento fiscale) va affrontata con dovuta cautela in funzione della recuperabilità nel conto economico e nel patrimonio netto dei maggiori ammortamenti che scaturiranno dagli importi adeguati, vista la attuale crisi economica e le conseguenti perdite che ne deriveranno. Molte imprese (previa effettuazione di una stima dell’allungamento della vita utile dei beni) opteranno per operare la rivalutazione mediante riduzione del fondo ammortamento lasciando dunque invariato l’importo iscritto all’attivo su cui va applicato il coefficiente tabellare. Ciò farà sì che gli importi a conto economico restino immutati.

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