Contabilità

Ammortamento avviamento, esteso il rinvio della deduzione

di Luca Gaiani

Il rinvio della deduzione delle quote di ammortamento dell’avviamento, introdotto dalla legge 145/18 ed amplificato dal comma 714 della legge di Bilancio 2020 si applica anche in assenza di iscrizione di imposte anticipate nel bilancio 2017.

La norma finisce così per penalizzare tutte le imprese che, al 31 dicembre 2017, avevano maturato variazioni fiscali da dedurre nei successivi esercizi su avviamenti, marchi e altre attività immateriali. Il chiarimento è contenuto in una risposta a interpello resa nei giorni scorsi dall’agenzia delle Entrate.

Il comma 1079 della legge di Bilancio 2019 ha stabilito un rinvio di diversi anni delle deduzioni extracontabili riguardanti le quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo alla iscrizione di imposte anticipate cui si applicano le regole sulla conversione in crediti di imposta contenute nell’art. 2, commi 55 e seguenti del decreto legge 225/10 e che non sono ancora state dedotte fino al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 2017.

Il comma 714 della legge di bilancio 2020, nel testo approvato dal Senato il 16 dicembre, prevede un ulteriore rinvio per la modesta quota (5%) che si sarebbe potuto dedurre nel 2019, la quale dovrà essere spalmata in cinque anni dal 2025 al 2029.

Sin dalla emanazione della legge di bilancio 2019, ci si è interrogati sull’esatto ambito applicativo della disposizione, il cui dato letterale è estremamente oscuro. In particolare, non era chiaro se il richiamo alla iscrizione di imposte anticipate cui si applicano le disposizioni sulla conversione in crediti di imposta intendesse porre limiti precisi alla individuazione dei soggetti interessati o se avesse semplicemente lo scopo di individuare oggettivamente le attività immateriali coinvolte.

Nella risposta a interpello (numero 956-1860/19), ancora inedita, la divisione Contribuenti dell’agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione che allarga notevolmente l’area dei soggetti interessati dal comma 1079 della legge 145 (e, conseguentemente, dalla ulteriore disposizione contenuta nella legge di bilancio 2020). L’Agenzia, ricordando le finalità della norma (che sono semplicemente quelle di reperire risorse finanziarie), ha affermato che essa deve trovare applicazione con riferimento alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali non ancora dedotte fiscalmente al 31 dicembre 2017, a prescindere dalla circostanza che siano state iscritte attività per imposte anticipate in bilancio.

Secondo la risposta, il richiamo contenuto nel comma 1079 all’iscrizione di Dta (deferred tax asset) cui si applicano i commi 55 e seguenti del decreto 225/10 ha l’unico scopo di individuare le Dta potenzialmente convertibili che sono correlate alle quote di ammortamento da considerare. Ciò che assume rilevanza è che il trattamento fiscale dell’asset abbia dato luogo al diritto di fruire in esercizi successivi al 2017 di deduzioni di quote di ammortamento.

La tesi dell’Agenzia fa assumere alla penalizzazione una portata generalizzata che va ben oltre il dato letterale della norma.

Sarebbe opportuno che il tema venisse ora affrontato in modo sistematico in una circolare con la quale si disponesse altresì l’esonero da sanzioni per eventuali difformi comportamenti pregressi.

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