Ammortamento, obbligo non definito per la deduzione delle quote sospese
È importante chiarire se può essere facoltativa l’agevolazione sulle quote non imputate in bilancio
Il beneficio della deduzione delle quote di ammortamento non imputate in bilancio può essere considerato facoltativo? La domanda non ha trovato una risposta adeguata neppure nel corso di Telefisco 2021.
Il comma 7-quinquies dell’articolo 60 del Dl Agosto 104/20 consente (tramite variazioni dichiarative) di dedurre ai fini delle imposte dirette e dell’Irap le quote di ammortamento sospese nel bilancio 2020 per effetto della deroga all’articolo 2426 del Codice civile. Creando così una divergenza tra il valore netto contabile (maggiore) dell’immobilizzazione e quello fiscale (minore), destinata a riallinearsi in sede di cessione/dismissione o, al più tardi, al termine del piano di ammortamento contabile. Per questo si rende necessario stanziare le imposte differite e compilare il quadro RV della dichiarazione dei redditi, in attesa dei futuri reversal.
Ci si chiede, tuttavia, se la società (ad esempio, perché in perdita nel 2020) possa evitare il disallineamento civilistico-fiscale non deducendo l’ammortamento non transitato a conto economico. Si andrebbe, quindi, per “derivazione” dal conto economico, basandosi sulle stesse motivazioni descritte in nota integrativa. Se così fosse, qualche ragionamento va fatto anche sul credito d’imposta che ha sostituito i super e iperammortamenti (articolo 1, commi 184 e seguenti, legge 160/2019). Mentre fino al periodo d’imposta 2019 le variazioni in diminuzione operate per fruire del beneficio fiscale erano collegate all’ammortamento fiscale, ora il credito d’imposta è calcolato sulla base del costo fiscalmente riconosciuto del cespite, per cui è ipotizzabile la maturazione e compensazione del credito d’imposta pur in assenza di ammortamenti contabili e fiscali.
Gli interrogativi aperti
Il dubbio, semmai, si pone per i beni «prenotati» entro il 31 dicembre 2019 e consegnati entro il 2020, per i quali, secondo l’articolo 1, comma 196, della legge di Bilancio 2020, resta ferma la disciplina previgente. In tali ipotesi sembra che il super o iperammortamento sia fruibile se viene stanziato l’ammortamento ordinario fiscale pur sospendendo quello contabile, mentre andrà verificato cosa accade se l’Agenzia apre alla sospensione anche dell’ammortamento fiscale.
Per chi sospende contabilmente e deduce fiscalmente, il vincolo imposto alle riserve dal comma 7-ter si dimostra maggiore dell’effetto economico al netto delle imposte che si determinano. Se 50 è la quota di ammortamenti non iscritta a conto economico, il vincolo sorge per 50, anche se, iscrivendo l’accantonamento a imposte differite di 14 (Ires e Irap al 27,9%), l’effetto «netto» di cui realmente andrebbe evitata la distribuzione è 36. Ma il testo non pare permetta di ridurre il vincolo alle riserve per tener conto dell’effetto fiscale.
Sotto l’aspetto soggettivo, infine, va chiarito se l’obbligo informativo in nota integrativa e il vincolo alle riserve rendano inapplicabile la deroga a società di persone e imprese individuali, prive di un bilancio depositato. Di sicuro escono dal perimetro i soggetti Ias (per espressa previsione) e quelli in contabilità semplificata (il cui ammortamento è essenzialmente solo fiscale).