Adempimenti

Ammortizzatori multilivello per fronteggiare il coronavirus

Le aziende che hanno unità produttive in zona rossa possono attivare Cigo/Fis o cassa integrazione in deroga

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di Enzo De Fusco

Le micro imprese, ossia quelle con un organico mediamente non superiore a cinque dipendenti che lavorano al di fuori delle zone rossa e gialla, sono escluse da qualsiasi tutela contro il coronavirus pur subendone le conseguenze negative.

Invece ci sono aziende (con più di 50 dipendenti) appartenenti a settori come la grande distribuzione, il commercio all’ingrosso o il vending, che operano fuori dalle zone tutelate, le quali potrebbero chiedere la Cigs per crisi per eventi eccezionali, ma solo se rimangono periodi residui nei limiti di durata nel quinquennio previsti dal decreto 148/2015 e senza effetti retroattivi rispetto alla consultazione sindacale. Sono questi alcuni effetti penalizzanti sulle imprese che emergono da una prima lettura del decreto legge 9/2020.

Le aziende che hanno unità produttive in zona rossa possono beneficiare delle più ampie tutele straordinarie previste dal decreto in funzione del proprio inquadramento previdenziale. In altri termini possono attivare Cigo/Fis (per chi ce l’ha) oppure la cassa integrazione in deroga (se prive di qualsiasi copertura). Se, invece, le aziende hanno in corso una Cigs possono sospenderla e richiedere le tutele straordinarie per non consumare i contatori dei limiti di durata previsti dal Dlgs 148/2015. Se le imprese sono collocate fuori dalla zona rossa possono comunque richiedere l’integrazione salariale per i dipendenti che risiedono in tale zona.

Zona gialla

Le imprese che operano in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, non nella zona rossa, a cui non si applicano i normali ammortizzatori sociali previsti dal Dlgs 148/2015, possono richiedere la cassa integrazione in deroga per un mese previo accordo sindacale e gli effetti possono essere retroattivi a partire dal 23 febbraio, sempre che ci sia stata una effettiva sospensione o riduzione del lavoro.

Per le imprese che sono destinatarie degli ammortizzatori non sono state introdotte tutele straordinarie e quindi possono utilizzare i normali strumenti di tutela del Dlgs 148. Si può attivare alternativamente la Cigo, l’assegno ordinario del Fis o la Cigs in funzione del proprio inquadramento previdenziale. Per quanto riguarda la Cigo o l’assegno ordinario sono utili le causali di sospensione attività per ordinanza oppure crisi di mercato/riduzione commesse.

La Cigs, invece, può essere richiesta attivando la previsione dell’articolo 2, comma 3, del Dm 94033/2016 relativo a eventi improvvisi e imprevisti esterni alla gestione aziendale.

Si applicano, però, le regole generali e quindi la richiesta sarà possibile sempre che sia stata espletata la procedura di consultazione e ci sia capienza nei limiti di durata, ad esempio, delle 13 settimane per la Cigo, ovvero 24/36 mesi per Cigs. Peraltro l’eventuale utilizzo di questo ammortizzatore andrà a ridurre la disponibilità futura e la decorrenza dell’indennizzo non potrà retroagire rispetto alla consultazione sindacale.

Resto del territorio

Almeno al momento, per le aziende che operano in zone diverse da quella rossa o gialla non è prevista alcuna tutela speciale. Pertanto dovrà essere valutato se è attivabile la Cigo, la Cigs o l’assegno ordinario del Fis sempre nel rispetto del decreto 148/2015.

Lavoratori

Le imprese della zona gialla o delle altre regioni possono, in ogni caso, richiedere gli ammortizzatori speciali solo per i lavoratori che risiedono nella zona rossa.

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