Adempimenti

Ammortizzatori pagati in ritardo, detrazioni rinviate all’anno prossimo

I bonus slittano se la Cassa integrazione è pagata direttamente dall’Inps nel 2021. Dubbi su esposizione e calcolo nella certificazione unica del reddito contrattuale

di Barbara Massara

I lavoratori che hanno beneficiato nel 2020 di ammortizzatori sociali pagati dall’Inps, riceveranno due certificazioni uniche, una dal datore di lavoro e l’altra dall’ente previdenziale, che dovranno essere sommate in sede di dichiarazione dei redditi.

In prossimità della scadenza del 16 marzo, entro cui i sostituti dovranno consegnare al dipendente nonché trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate la Cu 2021 reddito 2020, tra aziende e consulenti emergono dubbi riguardanti in particolare quei dipendenti che hanno ricevuto le casse integrazioni Covid direttamente dall’Inps.

La definitiva quantificazione delle detrazioni di lavoro, del bonus Renzi e del trattamento integrativo, potrà avvenire solo in sede di 730 o Unico, in quanto ciascun sostituto ha riconosciuto ed esposto nella propria Cu solo quelle di propria spettanza, in base al periodo effettivamente retribuito/indennizzato (calcolato in base ai giorni detrazioni) nonchè ai dati esposti nell’SR41.

I dipendenti che hanno ricevuto dall’Inps le indennità di competenza 2020 nell’anno 2021, si vedranno invece riconosciuti quei giorni di detrazione solo il prossimo anno, con il rischio che, sommandoli a quelli dell’anno 2021, si possa superare il limite annuale dei 365 giorni, con conseguente perdita delle corrispondenti detrazioni, bonus Renzi o trattamento integrativo.

Sebbene questa sia la naturale conseguenza del principio di cassa che sovraintende al nostro sistema di tassazione, l’introduzione di una specifica deroga nella gestione di queste situazioni che coinvolgono due annualità potrebbe tutelare il diritto dei lavoratori a beneficiare delle ordinarie misure di riduzione della pressione fiscale.

Un altro dubbio riguarda la compilazione della sezione della Cu dedicata alla clausola di salvaguardia (articolo 128 del Dl 34/2020) per il riconoscimento del bonus Renzi e del trattamento integrativo, rispetto alla quale le istruzioni risultano troppo sintetiche. Secondo alcuni, infatti, la sezione dedicata dovrebbe essere sempre compilata a prescindere dall’effettiva applicazione della clausola. Considerata la funzione della clausola, che è quella di riconoscere le misure di riduzione dell’Irpef anche in presenza di un’imposta incapiente (imposta lorda meno detrazioni di lavoro, inferiore a 1) a causa del minor reddito percepito per effetto della della Cig o del congedo parentale Covid, non si ravvede la necessità di compilare i campi con riferimento alle Cu che presentino un’imposta capiente. E questo è altresì confermato dalle specifiche tecniche, che non prevedono vincoli al riguardo.

Il reddito contrattuale da riportare nel campo 480 è sicuramente il dato più delicato, in quanto rappresenta il reddito teorico che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di sospensione, e quindi il dato che l’Agenzia utilizza per accertare l’effettivo diritto alla salvaguardia. A causa dell’assenza di specifiche istruzioni, le diverse procedure paghe forniscono interpretazione differenti in merito alla ricostruzione del dato (alcune partano dalla retribuzione persa a causa della sospensione, mentre altre riportano in modo più semplice la retribuzione contrattuale annua). L’obiettivo dovrebbe comunque essere quello di ricostruire il reddito annuo (si ritiene al netto dei contributi teorici a carico del dipendente trattandosi di un dato fiscale) che in assenza di Covid il dipendente avrebbe ricevuto, la cui imposta lorda al netto delle detrazioni deve risultare capiente.

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