Anagrafe tributaria, convenzioni per l’accesso
Immigrazione, contrasto al terrorismo (e alla mafia), organizzazione dell’Agenzia per i beni confiscati. Sono queste le tre macro aree in cui si articola il testo del decreto legge emergenze, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre.
La «protezione speciale»
Il decreto opera, innanzitutto, una sostanziale abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; del provvedimento, cioè, che oggi può essere adottato dal questore nei casi in cui «ricorrano seri motivi» («in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali») o quando la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione e, tuttavia, ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario.
Con la riforma, nelle ipotesi in cui la Commissione respinga l’istanza di protezione internazionale, gli atti vanno trasmessi al questore in presenza di altre condizioni, e cioè se ricorre il rischio che lo straniero, in caso di espulsione, possa essere oggetto di persecuzione per i motivi indicati nel comma 1 dell’articolo 19 Dlgs 286/1998 (razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali) o possa essere sottoposto a tortura. In questi casi, il permesso avrà la dicitura «protezione speciale» e avrà la validità di un anno.
Permessi di soggiorno
È previsto il divieto di espulsione degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità; in tale ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche per non più di un anno. Sono previsti speciali casi di permessi di soggiorno in altre due nuove situazioni. Una fa riferimento alla contingente ed eccezionale calamità esistente nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno; in questo caso, il permesso ha la durata di sei mesi. L’altra riguarda il compimento, da parte dello straniero, di atti di particolare valore civile; il relativo permesso dura due anni ed è rinnovabile.
Competenza giudiziaria
Le controversie relative al diniego o alla revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario seguiranno il rito sommario di cognizione previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del Cpc; le stesse saranno di competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione del luogo in cui si trova l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato: così dispone la norma che il Dl emergenze ha introdotto all’articolo 19-ter del Dlgs 150/2011.
Maltrattamenti e stalking
Per ampliare la tutela dai crimini di prossimità, maltrattamenti in famiglia e stalking vengono inseriti nell’elenco dei reati per i quali può essere applicata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare con particolari modalità di controllo mediante il braccialetto elettronico o altri strumenti tecnici, anche al di fuori dei limiti di pena fissati in via generale per le misure cautelari.
Processo penale minorile
La bozza di Dl modifica inoltre l’articolo 24 del Dlgs 272/1989 sul processo penale minorile. La norma consentiva l’esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell’esecuzione avessero compiuto 18 anni ma non 25; per quanti avessero già compiuto 21 anni, tuttavia, in presenza di particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative, poteva essere disposta la fuoriuscita del giovane maggiorenne dal circuito penitenziario minorile.
La modifica fa venire la preclusione del ventunesimo anno di età per la valutazione delle ragioni di sicurezza e inserisce anche un’altra ipotesi di revoca del trattamento, quando le finalità rieducative non risultano perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento da parte del giovane divenuto maggiorenne.
Viene introdotto l’articolo 24-bis nel Dlgs 272/1989 che disciplina la procedura di esecuzione di un titolo detentivo per reati commessi dal maggiorenne che sta eseguendo una condanna per reati commessi da minorenne. In tal caso il Pm emette l’ordine di esecuzione, lo sospende e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni, che in base alle nuove disposizioni verifica se vi siano le condizioni per proseguire il trattamento riservato ai minorenni. Se vi sono, con ordinanza dispone l’estensione del trattamento al nuovo titolo; altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce agli atti al Pm che procederà all’esecuzione. Contro questo provvedimento può essere proposto reclamo al tribunale di sorveglianza.
Noleggio autoveicoli
L’articolo 19 prevede che gli esercenti attività di autonoleggio di veicoli senza conducente comunichino i dati identificativi dei clienti al Ced interforze contestualmente alla stipula del contratto e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo.
Estensione del Daspo
Nell’articolo 6, comma 1, della legge 401/1989 sul Daspo, tra i soggetti che ne possono essere destinatari vengono inseriti anche quelli descritti dall’articolo 4, comma 1 lettera d), del Dlgs 159/2011. Ciò comporta che il questore potrà vietare l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive anche a coloro che, operanti in gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori rilevanti diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630, nonché alla commissione di reati con finalità di terrorismo internazionale ovvero a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies Cp.
Antimafia e beni confiscati
L’articolo 26 del decreto apporta alcune correzioni alle recenti modifiche del codice antimafia, con la previsione della condanna alle spese del soggetto sottoposto a misura di prevenzione che abbia proposto impugnazione poi ritenuta infondata.
Si impone che l’accesso alle informazioni archiviate dall’Anagrafe tributaria da parte delle Autorità inquirenti sia disciplinato da apposite convenzioni tra ministeri competenti e agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Vengono inoltre inasprite le pene per gli appaltatori che ricorrono illecitamente al subappalto. L’illecito viene trasformato da contravvenzione in delitto e punito con la reclusione da uno a cinque anni oltre alla sanzione pecuniaria. L’articolo 39 della bozza, inoltre, conferma la dotazione dell’Agenzia dei beni confiscati di quattro sedi secondarie (si veda grafico in pagina).
Occupazioni abusive
La bozza di decreto prevede una nuova ipotesi aggravata del reato di cui all’articolo 633 del Cp nei confronti degli organizzatori e promotori delle occupazioni di edifici e di terreni, per la quale viene anche consentito il ricorso alle intercettazioni telefoniche.