Controlli e liti

Anche nella cartella l’allineamento alla nuova soglia

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di Luigi Lovecchio

Aggiornate le avvertenze poste in calce alla cartella di pagamento con l’indicazione della nuova soglia di 50mila euro al di sotto della quale è obbligatoria la procedura del reclamo. Le modifiche recepiscono le innovazioni apportate dalla manovrina di primavera ( Dl 50/2017, articolo 10 ) all’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, in vigore dagli atti notificati dal prossimo 1° gennaio.

Vale ricordare al riguardo che già a decorrere dal 1° gennaio 2016 il reclamo è stato esteso alla generalità degli enti impositori (compresi quindi comuni, province e regioni) ed agli atti dell’agente della riscossione. La riforma dell’istituto non aveva invece toccato il limite di ammissibilità dell’istituto che era rimasto fermo a 20mila euro di maggiore imposta accertata, senza considerare sanzioni e interessi.

Il coinvolgimento dell’agente della riscossione nella nuova procedura richiede tuttavia degli adattamenti, derivanti dal fatto che questi non è il titolare del credito per il quale agisce. Ne deriva che, in concreto, nei confronti degli atti dell’agenzia delle Entrate-Riscossione il reclamo svolge una funzione analoga a quella dell’istanza di autotutela, poiché è difficile che l’Ader possa concludere una mediazione.

Il Dl 50/2017 ha da ultimo elevato la soglia da 20mila euro a 50mila euro, con riferimento agli notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per questo motivo, nelle avvertenze riportate in allegato alla cartella di pagamento, con riferimento alle varie tipologie di tributi, è stato aggiornato il suddetto riferimento quantitativo. Va peraltro ricordato che la procedura deflattiva in esame trova applicazione nei riguardi della generalità degli atti dell’agente della riscossione, non solo della cartella di pagamento.

Un dubbio riguardava la possibilità che la cartella sia spedita entro fine anno ma ricevuta dal contribuente l’anno prossimo. In tale eventualità, per l’ente impositore la stessa si considera notificata nel 2017, mentre per il soggetto passivo la notifica è del 2018. La circolare 30/E/2017 ha risolto correttamente la questione confermando che anche in questa ipotesi il contribuente possa comunque beneficiare dell’ampliamento dell’ambito dell’istituto.

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