Controlli e liti

Anche i conti correnti dei familiari nell’accertamento bancario

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di Roberto Bianchi

Nell’ambito delle imposte dirette, il vincolo familiare e la ridotta composizione della compagine societaria risultano essere adeguati a comprovare, fatta salva la facoltà per il contribuente di fornire la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari appartenenti ai menzionati soggetti, all’attività imprenditoriale della società assoggettata a verifica e pertanto, in mancanza di elementi in grado di riscontrare eventuali attività economiche svolte dagli intestatari delle relazioni bancarie e di giustificare i versamenti e i prelevamenti rilevati in vigenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a fondamento della pretesa tributaria, con trasferimento dell’onere della prova contraria in capo al contribuente.
A tale conclusione è giunta la sez. V della Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 28314/2017 depositata in cancelleria il 27 novembre 2017.
Con sentenza del 2016 la Ctr della Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto da una srl in liquidazione avverso la sentenza n. 2800/37/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento Irap, Ires, Iva per l’anno 2008.
Avverso la decisione la società ha proposto ricorso per Cassazione al quale l’agenzia delle Entrate ha resistito mediante controricorso.
La ricorrente, con motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 - 5 - si è lamentata della violazione e della falsa applicazione del Dpr n. 600 del 1973, art. 32, comma 7 e del vizio motivazionale in ordine alla valorizzazione ai fini accertativi delle rinvenienze dei conti personali dell’amministratore e di una sua congiunta.
A parere del Collegio di legittimità la censura risulta essere infondata in quanto «in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicchè in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio con riferimento a conti bancari intestati ad amministratori, legati da evidenti rapporti di parentela, e nessuno degli intestatari svolgeva attività economica idonea a giustificare simili importi reddituali)»(Cass. Sez. V sent. n. 428/2015).
L’elemento che appare sostanziale negli accertamenti presuntivi e, principalmente, nell’ambito dell’onere della prova e del processo, risulta essere l’inquadramento, relativamente al criterio caratterizzante le presunzioni, tra quelle “legali” o tra quelle “semplici”.
Relativamente alla presunzione legale è la legge che predetermina la relazione tra fatto noto e fatto ignorato invertendo, per quelle relative, l’ordinaria regola dell’onere probatorio che, nel rapporto tributario, viene accollato al contribuente.
Le presunzioni non stabilite dalla legge (semplici) sono invece “lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti” (art. 2729 C.c.).
Si può sostenere, pertanto, che si è in presenza di presunzioni semplici qualora sussistano elementi congetturali tali da condurre, con un elevato grado di probabilità, all’individuazione di un dato sufficientemente plausibile, coerentemente al ragionamento presuntivo. Un principio di riferimento che consente di ritenere sufficientemente attendibile l’inferenza presuntiva, è rappresentato dalla circostanza che «la stessa si presenti come la più probabile tra quelle ipoteticamente verificatesi. Detto in altri termini, quando ci si pone nel quadro delle presunzioni semplici, è necessario che non esista un’altra possibilità dotata di uguale verosimiglianza, perché l’accertamento possa ritenersi sufficientemente attendibile» (Cass. SS.UU. sent. nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009).
Tuttavia, nella circostanza in cui la presunzione semplice risulti formata e provata in giudizio, la stessa assume la medesima rilevanza della presunzione legale relativa, determinando il trasferimento dell’onere della prova contraria in capo al soggetto avverso il quale dispone la presunzione.

Cassazione, ordinanza n. 28314/2017

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