Anche gli enti commerciali possono trasformare le Dta
La risposta a interpello 96 ammette la possibilità se i crediti deteriorati sono stati ceduti entro il 31 dicembre 2020
Un’altra risposta a interpello postuma (96/2021) precisa che anche gli enti commerciali e non solo le società di capitali e le società di persone avrebbero potuto beneficiare della facoltà di trasformare in crediti d’imposta le Dta (imposte attive differite) corrispondenti perdite fiscali e le eccedenze Ace non ancora utilizzate, cedendo crediti verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020 (articolo 44-bis del Dl 34/19).
L’agenzia delle Entrate è pervenuta a questa conclusione per motivi di ordine logico e sistematico, superando, giustamente, il tenore letterale della norma che menziona espressamente sole le «società». Fra i soggetti interessati vi sono quindi anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Del resto, la stessa relazione illustrativa al Dl 18/20 precisa che la disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica. Individua, quindi, i destinatari della norma nelle «imprese» e non solo nelle «società».
Ricordiamo che con la precedente risposta 35 del 2021 è stato anche chiarito che il credito d’imposta derivante dalla trasformazione poteva essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 sin dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti verso debitori inadempienti e quindi già a partire dallo scorso anno, senza la necessità di attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2020.
Nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi 2021 per il 2020 è stato anche precisato che il credito d’imposta deve essere indicato nel quadro RU indicando il codice 80 ne rigo RU1.
Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è 6834; il campo «Anno di riferimento» nel modello F24 è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito (2020).
Nel rigo RU6 della dichiarazione si deve indicare la parte di credito d’imposta utilizzata in compensazione. Relativamente al credito d’imposta identificato con il codice “80” citato, le istruzioni dispongono che vada riportato l’ammontare del credito utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione.
Mancano ancora istruzioni riguardo alle modalità di calcolo del canone dell’1,5% previsto dal comma 3 dell’articolo 44-bis citato. Il rinvio all’articolo 11, comma 1, del Dl 59/16 e al provvedimento del 22 luglio 2016 non si adatta facilmente alla nuova fattispecie.
Le incertezze applicative hanno certamente contribuito ad impedire alle imprese interessate di beneficiare delle notevoli potenzialità di questo strumento di sostegno alla liquidità. Pare difficile che nel 2020 sia stato possibile utilizzare per intero lo stanziamento di 1.058 milioni di euro previsto dalla relazione tecnica al Dl 18/20. Ora che alcuni aspetti controversi della norma sono stati chiariti, sarebbe certamente utile che il legislatore la riproponesse per il 2021.