Imposte

Anche per il tax credit affitti le operazioni straordinarie non «creano» un nuovo soggetto

L’interpello 402 conferma che valgono i chiarimenti dettati per il contributo a fondo perduto sulla «continuità»

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Anche per il tax credit locazioni, per individuare i soggetti neocostituiti, valgono i chiarimenti varati dalle Entrate in tema di contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020. È quanto si ricava dalla risposta all’interpello 402/2020 pubblicata giovedì 24 settembre dalle Entrate. Vediamo con ordine.

Il caso
La domanda posta all'Agenzia riguardava il caso di un'azienda individuale ceduta nel corso del 2019 ad una Srl. L'istante riteneva che l'operazione ponesse il soggetto acquirente in regime di continuità aziendale anche in relazione al bonus ex articolo 28 del Dl Rilancio e per questo potesse accedere al beneficio.

La risposta
L'Agenzia nella risposta avalla la tesi dell'istante confermando che, anche in tema di bonus locazioni, valgono i chiarimenti contenuti nella circolare 15/E/2020 varati in tema di contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl Rilancio.

Considerazioni
Come noto per i soggetti “neocostituiti”, in tema di contributo a fondo perduto sono previste alcune agevolazioni, prima tra tutte la possibilità di accedere ai bonus senza dover riscontrare il calo del fatturato di aprile 2020 rispetto allo speculare dato del 2019. Questa agevolazione, debitamente modulata sul piano applicativo, è stata sostanzialmente estesa anche al tax credit locazioni grazie alle modifiche introdotte al comma 5 dell'articolo 28 del Dl 34/2020 in sede di conversione in legge.

Nella circolare 15/E/2020, centrata sul contributo a fondo perduto, l'Agenzia ha precisato che in presenza di operazioni straordinarie dove l'avente causa si colloca in un regime di continuità rispetto al dante causa (gli esempi sono quelli della fusione e della scissione), occorre considerare in capo all'avente causa la posizione del dante causa.

Secondo le Entrate questa regola si applica anche in presenza di operazioni di trasferimento di azienda quali cessioni, conferimenti, donazioni, assegnazioni e affitti di azienda (circolare 22/E/2020). Ne consegue che per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, interessati da una delle operazioni citate, non si è in presenza, ai fini dell'applicazione del bonus, di un'attività neocostituita. Quindi, nella determinazione della soglia massima dei ricavi 2019 e nel calcolo della riduzione del fatturato, occorre considerare anche i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento.

Questo meccanismo rileva sia per il dante causa (cedente, conferente, locatore eccetera) che per l'avente causa (cessionario, conferitario eccetera).

Quindi, da un lato, il neotitolare dell'azienda trasferita deve recuperare le informazioni necessarie presso il precedente titolare, cosa che potrebbe non essere sempre agevole. Si pensi, ad esempio, ai casi in cui oggetto di trasferimento è stato un ramo d'azienda. Per parte sua, invece, il dante causa deve nettizzare la propria posizione dei volumi dell'azienda trasferita (circolare 22/E/2020). Nell'interpello viene confermato che questa impostazione si deve applicare anche al credito d'imposta sulle locazioni disciplinato dall'articolo 28 del Dl 34/2020, alla luce della comune ratio legis che ispira le diverse misure.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©