Imposte

Anche per il tax credit energia cessione solo con visto di conformità

Dalle Entrate le indicazioni per imprese energivore e non: una sola cessione ammessa (altre due solo per banche e assicurazioni). Controlli preventivi rafforzati

di Giorgio Emanuele Degani

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E/2022, ha chiarito le modalità operative per usufruire direttamente o, in alternativa, cedere i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022 per le imprese “energivore” e non, previsti dai vari decreti Sostegni ter, Energia e Ucraina.
La cessione, prevista dagli articoli 3, comma 3 (imprese non energivore) e 9 (imprese energivore), del decreto 21/2022, deve avvenire entro il 31 dicembre 2022, peraltro termine ultimo di utilizzo del credito. La cessione deve avvenire per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza che sia possibile per questi ultimi un’ulteriore cessione.
Tale limitazione, al fine anche di uniformare la cessione dei crediti energetici rispetto a quella prevista dall’articolo 121 decreto Rilancio avente ad oggetto il superbonus e gli altri bonus, non opera nei confronti di:
-banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo;
-società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo;
-imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Nei confronti di detti soggetti è prevista, quindi, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima.
La circolare sottolinea poi come il legislatore ha esplicitamente precisato che i crediti energetici sono cedibili solo per intero; da ciò consegue che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite Modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.
È inoltre richiesto che, in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione. Sul punto, si precisa che sussistono anche degli obblighi di conservazione documentale in capo tanto ai soggetti che rilasciano il visto di conformità quanto al contribuente, unitamente a tutti i documenti giustificativi relativi al diritto ad usufruire del credito d’imposta.
Viene anche richiamata, per quanto applicabile, la disciplina di cui all’articolo 122 bis Dl 34/2020 in materia di misure di contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti. In particolare, viene ribadita la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione della citata disposizione, nonché la possibilità per l’agenzia delle Entrate di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni che presentano profili di rischio, al fine di esercitare un controllo preventivo.
Tali profili di rischio si riferiscono, come precisato nella circolare 16/E/2021 alla coerenza e alla regolarità nei dati indicati nelle comunicazioni con quelli in possesso dell’Amministrazione finanziaria, ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni sulla base delle informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria e ad analoghe operazioni di cessione effettuate in precedenza dai soggetti.
La circolare ha certamente il merito di esplicitare la posizione dell’agenzia delle Entrate con riguardo all’operazione di cessione dei crediti energetici, al fine anche di assicurare una maggiore certezza del diritto agli operatori del settore che, perlopiù di questi tempi, versano già in uno stato di crisi dovuta al generalizzato incremento della componente energetica e che, mai e poi mai, vorrebbero assumersi anche un elevato rischio fiscale per via della cessione.

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