Anche l’attività alberghiera stagionale paga la Tarsu
Deve pagare la Tarsu il contribuente che esercita un’attività alberghiera, ancorché stagionale, essendo altresì insita una maggiore produzione di rifiuti rispetto a una normale civile abitazione.
A ribadire questo principio è la Cassazione con l’ordinanza n. 22888 depositata il 29 settembre 2017.
Il ricorso in Cassazione fa seguito all’impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale la quale, confermando la pronuncia di primo grado, riteneva dovuto il pagamento della tassa rifiuti.
Nello specifico, i giudici di secondo grado erano concordi nel ritenere legittima la delibera comunale che aveva deliberato una differenziazione tariffaria che teneva conto delle specificità delle attività produttive rispetto alle utenze domestiche.
Il contribuente, tra i vari motivi di ricorso in Cassazione, censurava la parte motivazionale della sentenza in cui la Commissione tributaria aveva confermato la regolarità della delibera comunale che aveva fissato una maggiore tariffa per gli esercizi alberghieri rispetto ai locali di civile abitazione.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la pretesa tributaria.
In particolare, la Corte chiarisce che in tema di raccolta di rifiuti solidi urbani la giustificazione di un regime di tassazione più elevato non è parametrata alle tariffe applicate ai vari utenti, bensì ai costi del servizio in funzione della rispettiva classificazione economica.
Ciò comporta che la categoria degli esercenti l’attività alberghiera venga distinta da quella delle civili abitazioni, e assoggettati a una tariffa superiore a quella applicabile a queste ultime.
Quindi, sulla base dei consolidati principi di legittimità il carattere stagionale dell’attività alberghiera giustifica, proprio per la capacità dell’esercizio stesso di produrre più rifiuti, la differenziazione delle tariffe.
Il carattere stagionale dell’attività alberghiera può portare, se l’ente comunale lo prevede espressamente, solo a un eventuale riduzione della tariffa.