Finanza

Anche l’uscita di un socio (e della sua clientela) apre la strada al contributo anti Covid

Per le Entrate l'accesso al fondo perduto varato con il decrero Sostegni bis era legato solo al calo del fatturato a prescindere dalle cause scatenanti

di Valeria Uva

La fuoriuscita di uno dei soci da uno studio professionale associato e la conseguente diminuizione dei compensi per la perdita della clientela non rileva e non impedisce allo studio di ottenere il contributo perequativo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni Bis per la prima emergenza Covid. A patto che, naturalmente, siano presenti tutti i requisiti che consentono il riconoscimento.

A questa conclusione giunge l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 45 del 17 gennaio 2023 che affronta il caso di uno studio associato nel quale, appunto, durante il 2020 si è verificata l’uscita di un socio, fattore che ha contribuito a una perdita di fatturato, rispetto all’anno precedente, di oltre l’80 per cento.

Il caso

Lo studio presentava quindi tutti i requisiti per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’ articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto ­legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis) per gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza Covid. Contributo riconosciuto anche ai professionisti associati, a condizione che abbiano avuto nell’anno di imposta 2020 un peggioramento del risultato economico di esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno di imposta 2019 (percentuale stabilita dal Dm del Mef 12 novembre 2021).

La soluzione

Lo studio chiedeva di capire se anche la fuoriuscita del socio e della sua clientela - e non soltanto quindi la pandemia - potevano essere considerati tra i fattori che avevano contribuito al peggioramento del risultato che ha portato alla richiesta del contributo.

Per l’agenzia delle Entrate la risposta è positiva perché di fatto la norma non chiede di specificare i motivi del crollo di fatturato. Infatti - si legge nella risposta - la norma si limita «a stabilire che il contributo è subordinato al peggioramento del risultato economico d’esercizio a prescindere dal motivo per il quale si verificato tale peggioramento».

Via libera quindi al contributo stabilito in percentuale rispetto alla classe dimensionale dei richiedenti.

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