La fuoriuscita di uno dei soci da uno studio professionale associato e la conseguente diminuizione dei compensi per la perdita della clientela non rileva e non impedisce allo studio di ottenere il contributo perequativo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni Bis per la prima emergenza Covid. A patto che, naturalmente, siano presenti tutti i requisiti che consentono il riconoscimento.

A questa conclusione giunge l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 45 del 17 gennaio 2023 che affronta il caso di uno studio associato nel quale, appunto, durante il 2020 si è verificata l’uscita di un socio, fattore che ha contribuito a una perdita di fatturato, rispetto all’anno precedente, di oltre l’80 per cento.

Il caso

Lo studio presentava quindi tutti i requisiti per chiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’ articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto ­legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis) per gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza Covid. Contributo riconosciuto anche ai professionisti associati, a condizione che abbiano avuto nell’anno di imposta 2020 un peggioramento del risultato economico di esercizio non inferiore al 30% rispetto all’anno di imposta 2019 (percentuale stabilita dal Dm del Mef 12 novembre 2021).

La soluzione

Lo studio chiedeva di capire se anche la fuoriuscita del socio e della sua clientela - e non soltanto quindi la pandemia - potevano essere considerati tra i fattori che avevano contribuito al peggioramento del risultato che ha portato alla richiesta del contributo.

Per l’agenzia delle Entrate la risposta è positiva perché di fatto la norma non chiede di specificare i motivi del crollo di fatturato. Infatti - si legge nella risposta - la norma si limita «a stabilire che il contributo è subordinato al peggioramento del risultato economico d’esercizio a prescindere dal motivo per il quale si verificato tale peggioramento».

Via libera quindi al contributo stabilito in percentuale rispetto alla classe dimensionale dei richiedenti.

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