Anche la permuta resta fuori dal regime
La permuta di beni e servizi tra due operatori economici non genera mai l'applicazione dello split payment e darà origine all'emissione di due fatture in regime ordinario se non sono previsti conguagli da parte del cessionario soggetto a split payment.
L’articolo 11 del Dpr 633 del 1972 , stabilisce che in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, per entrambe le operazioni va applicata l’imposta nei modi ordinari a nulla valendo che l’una o l’altra operazione comportino il venire meno del pagamento.
È evidente come entrambe le parti coinvolte nella permuta debbano emettere fattura e che, di conseguenza, qualora una di loro risulti rientrare nel campo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, risulta fondamentale capire se tale regime continui a trovare, comunque, applicazione.
Se da un punto di vista normativo la risposta dovrebbe essere positiva, visto che l’articolo 17-ter del Dpr 633 del 1972, al primo comma, dispone semplicemente che lo split payment si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, senza entrare nel merito delle modalità di pagamento del corrispettivo che le accompagna, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, attraverso la circolare 27/E dell’8 novembre scorso , l’agenzia delle Entrate le ha invece escluse.
In presenza, infatti, di permuta e di applicazione della scissione dei pagamenti, il fornitore avrebbe dovuto versare l’imposta al cliente che, a sua volta, sarebbe stato tenuto a versarla all’Erario con una serie di operazioni e di movimenti finanziari che non solo avrebbero comportato costi di gestione ingiustificati ma che, come evidenziato dalla menzionata circolare, avrebbero altresì sminuito e vanificato il negozio permutativo.
Afferma però sempre la circolare che in presenza di un conguaglio in denaro, torna applicabile ancora una volta l’istituto dello split payment, con riferimento, naturalmente, al conguaglio stesso. In questo caso occorre, però, fare una importante distinzione.
Solo ove il conguaglio, infatti, sia a favore del fornitore, il meccanismo in commento può in realtà trovare applicazione visto che il cliente, rientrante, naturalmente, tra i soggetti indicati come destinatari dello split payment, si trova a dover pagare una parte del corrispettivo composto da imponibile ed imposta. Proprio con riferimento a quest’ultima, quindi, il debitore/cessionario dovrà effettuare il versamento all’Erario applicandosi l’articolo 17-ter del Dpr 633 con notevoli complicazioni operative.
Viceversa, ove il conguaglio dovesse essere a favore del cliente e, quindi, dovesse essere il fornitore a dover versare una parte del corrispettivo, comprensivo dell’imposta, la scissione dei pagamenti non può trovare applicazione visto che il debitore d’imposta è già, comunque, un soggetto che rientra naturalmente nel perimetro di applicazione dello split payment.