Imposte

Anche i premi di risultato nel limite dei 30mila euro per l’esclusione dal regime forfettario

La risposta a interpello 398 afferma che vanno considerati nel computo della soglia che fa scattare la causa ostativa di accesso

di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

I premi di risultato concorrono alla determinazione del limite di 30mila euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti che fa scattare la causa ostativa per l’accesso al regime forfettario. Lo precisa la risposta a interpello 398 delle Entrate pubblicata il 23 settembre.

Il caso riguardava una professionista esercente l’attività di dottore commercialista che, in possesso dei requisiti, a decorrere dal 2019 aveva applicato il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 e che, contemporaneamente, esercitava anche l’attività di lavoro dipendente.

Nell’anno 2019, come risultava dalla certificazione Unica 2020 rilasciata dal datore di lavoro, il contribuente aveva percepito delle somme a titolo di premi di risultato in virtù di contratti collettivi aziendali o territoriali soggetti ad imposta sostitutiva del 10 per cento. Le aziende, infatti, possono prevedere l’erogazione di somme aggiuntive allo stipendio a fronte del raggiungimento di specifici obiettivi da parte degli stessi. Il contribuente, inoltre, precisava che nell’anno 2019 non aveva cessato il rapporto di lavoro e che, nel 2020, era quindi ancora in essere.

Per questo motivo, veniva interpellata l’agenzia delle Entrate al fine di sapere se i premi di risultato dovessero essere inclusi o meno nella soglia del 30mila al di sopra della quale l’accesso al regime forfettario è precluso.

A decorrere dal 2020, con il comma 692 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio), il legislatore ha infatti ripristinato quale causa ostativa per l’accesso e la permanenza al regime forfettario, l’aver percepito, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, un reddito di lavoro dipendente o assimilato di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, di ammontare superiore a 30mila (comma 57, comma lettera d-ter). Si ricorda che tale causa di esclusione era stata inizialmente introdotta con decorrenza 1° gennaio 2016 dalla legge 208/2015 e poi abrogata, dal 1° gennaio 2019 dalla legge 145/2018.

L’istante riteneva di dover escludere dal computo i premi di risultato e, quindi, di poter continuare ad avvalersi del regime forfettario anche nell’anno 2020 in quanto, il solo reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2019, non eccedeva la soglia di 30mila.

Non di questa opinione, invece, l’Agenzia delle Entrate che afferma che i premi di risultato vanno inclusi nel calcolo in quanto si tratta di somme percepite in via ordinaria dall’istante nell’ambito della prestazione lavorativa fornita. Infatti tale premi vanno dichiarati nel quadro RC (redditi di lavoro dipendente) del modello di dichiarazione die redditi.

Quindi la somma dei redditi di lavoro dipendente e assimilati superato il limite di 30mila euro, al contribuente era quindi preclusa l’applicazione del regime per l’anno 2020.

La risposta dell’Agenzia è coerente con quanto già sostenuto in passato. Infatti nella risposta 102/2020 era stato precisato che ai fini della determinazione del limite di 30mila euro rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria, senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia come, ad esempio, la percezione di emolumenti arretrati.

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