Diritto

Anche i prestiti garantiti delle Pmi entrano negli accordi transattivi

Composizione negoziata: dal ministero dello Sviluppo i paletti per le intese con Mcc. Serve la valutazione positiva della banca e il pagamento di almeno il 15% del debito

di Giuseppe Acciaro, Paolo Scapolo e Alessandro Turchi

Nella composizione negoziata della crisi è consentita la formulazione di proposte di accordi transattivi con il gestore del Fondo di garanzia per le Pmi (Mediocredito centrale). Si tratta di una chance importante poiché durante la pandemia c’è stato un massiccio ricorso a finanziamenti bancari assistiti dal Fondo di garanzia Pmi. Con la circolare 8/2022, Mediocredito centrale (Mcc) ha fornito le istruzioni alle banche e agli intermediari finanziari sulla gestione delle trattative volte alla definizione transattiva del quantum dovuto dal debitore in difficoltà. L’accordo permette lo stralcio di una parte del debito, in cambio del pagamento della parte residua.

Sulla base di tale circolare il ministero dello Sviluppo economico (decreto del 3 ottobre 2022) ha modificato le Disposizioni operative del Fondo di garanzia: dal 14 ottobre scorso è possibile quindi presentare proposte di accordo transattivo anche nell’ambito della composizione negoziata.

Le imprese che hanno concrete prospettive di risanamento e che accedono alla composizione negoziata possono quindi formulare proposte di accordi transattivi anche con Mcc funzionali al buon esito della ristrutturazione. Quest’ultima, infatti, spesso è subordinata all’adesione del ceto bancario, dalla quale a sua volta dipende l’accoglimento della proposta da parte di Mediocredito.

I requisiti

Affinché le imprese possano formulare una proposta di accordo transattivo anche nell’ambito della composizione negoziata, le Disposizioni operative individuano delle condizioni di procedibilità.

1 In primo luogo, le proposte devono essere valutate positivamente dalla banca. Senza l’adesione della banca, la proposta di accordo transattivo non può essere quindi positivamente deliberata da Mcc (o meglio, dal Consiglio di gestione).

2 Inoltre, le proposte devono essere presentate entro i termini per la richiesta di escussione della garanzia, ossia entro 18 mesi (9 mesi per le operazioni senza piano d’ammortamento) dalla data in cui si è verificato il cosiddetto evento di rischio, il quale può essere rappresentato dal mancato pagamento di una rata da oltre 90 giorn.

3 Le proposte devono altresì prevedere una percentuale di pagamento di almeno il 15% del debito complessivo. L’importo proposto a saldo e stralcio deve essere indicato sia in termini assoluti sia in percentuale rispetto al debito complessivo, evidenziando la perdita a carico della banca e quella conseguentemente subita da Mcc.

Questi ultimi sono gli aspetti essenziali dell’accordo transattivo, la cui convenienza deve essere valutata anche raffrontando la proposta del debitore con la soddisfazione che la banca e Mcc potrebbero ottenere con la liquidazione giudiziale.

La composizione negoziata può concludersi con un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa con il ceto bancario che gode della riduzione della percentuale di creditori aderenti prevista negli accordi “ordinari”.

Un esempio

Se la banca vanta un credito chirografario di 100 assistito dalla garanzia di Mcc nella misura dell’80%, la proposta transattiva potrebbe prevedere le seguenti condizioni:
● pagamento del 20% per i creditori finanziari garantiti Mcc;

● escussione della garanzia da parte delle banche per la differenza tra l’importo garantito e quello transattivo proposto dalla società;

● adesione all’accordo da parte di Mcc con rinuncia alla surroga per la suddetta differenza.

Sulla base di tale proposta, le banche ricevono un pagamento pari a 20 da parte del debitore con diritto di escutere la garanzia per 60, ottenendo una soddisfazione complessiva pari ad 80. Mcc, invece, subisce una perdita di 60 a seguito di tale escussione.

Affinché le banche e Mcc possano valutare positivamente l’accordo, occorre che la proposta del debitore risulti più conveniente rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale, nel quale è presumibile che le banche escutano integralmente la garanzia di 80. Stante la natura chirografaria della parte di credito non assistito da garanzia, in tale scenario i creditori finanziari otterrebbero una soddisfazione pari ad 80, al pari della proposta formulata dal debitore.

Affinché questa possa risultare conveniente anche per Mcc, occorre che il debitore dimostri che, a fronte dell’escussione subita di 80, tale scenario consentirebbe una soddisfazione inferiore a 20 con conseguente perdita in misura maggiore rispetto a quella subita con il perfezionamento dell’accordo, pari a 60.

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