Contabilità

Anche software, disegni e modelli provano a giocare la carta della rivalutazione

L’apertura delle Entrate sui beni immateriali non iscritti in bilancio impone una ricognizione degli asset ammessi

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di Giosuè Manguso

Anche i beni immateriali non iscritti in bilancio, purché giuridicamente tutelati, possono formare oggetto di rivalutazione in base all’articolo 110 del Dl 104/2020. È questo il chiarimento che la Direzione centrale dell’agenzia delle Entrate ha fornito nella risposta a interpello 956-343/2021 (si veda l’articolo) e nella risposta 956/2846/2020 (si veda l’articolo), in cui è stata consentita la facoltà di rivalutare anche ai fini fiscali rispettivamente know-how e marchi anche se i relativi oneri non sono mai stati capitalizzati.

È una posizione ufficiale che consente alle imprese di valutare (entro i maggiori termini di approvazione del bilancio previsti dall’articolo 106 del Dl 18/2020, modificato dall’articolo 8 del Dl 44/2021, cioè entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio) un ampliamento del perimetro dei beni rivalutabili, dirimendo le questioni originate da contrastanti interpretazioni che di recente alcune Direzioni regionali della medesima Amministrazione finanziaria (Lombardia e Veneto) avevano sostenuto.

Poiché tali oneri hanno già concorso alla formazione del reddito imponibile Ires e Irap, l’iscrizione di maggiori valori implica che tali beni abbiano una vita utile residua pluriennale, tale, quindi, da legittimare la rivalutazione. Questi beni, inoltre, presenteranno un valore contabile pari a quello potenzialmente riconosciuto ai fini Ires e Irap. Pertanto, per le imprese che adottano gli Oic (i soggetti Ias adopter, infatti, possono solo optare per il riallineamento) si porrà soltanto l’opzione della rivalutazione non sussistendo il presupposto del riallineamento (cioè un qualsiasi disallineamento tra il maggior valore contabile e il minor valore fiscale).

Vediamo quali possono essere alcune delle categorie di beni immateriali che potrebbero trarre beneficio da questa apertura dell’agenzia delle Entrate.

1. Marchi

Tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente e atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese possono essere registrati come marchi (articolo 7 del Dlgs 30/2005, Codice della proprietà intellettuale). Tuttavia, a meno che non siano stati parte dei beni trasferiti in una riorganizzazione societarie, non è infrequente che la società detentrice del marchio, in particolare nei primi anni di vita, non provveda a capitalizzare le relative spese di registrazione. Pertanto, con la rivalutazione si potrebbe cogliere l’occasione di meglio rappresentare tali caratteristiche del prodotto valorizzandole in bilancio.

2. Know-how

La tutela giuridica del know-how è stata disciplinata dagli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà intellettuale. Possono essere oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, che siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure di controllo tali da mantenerle segrete.

3. Software

Non sempre gli oneri sostenuti dal personale IT per sviluppare programmi per elaboratori (software), anche se giuridicamente protetti, sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali. La tutela giuridica è assicurata anche per i software non registrati all’Ufficio italiano brevetti purchè dotati dei requisiti di originalità e creatività.

4. Disegni e modelli

Molto utilizzati dall’industria della moda, e piú in generale del settore dei capi di abbigliamento e delle calzature, i disegni e modelli riguardano l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte (es: linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto), a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale (articolo 31 del Codice della proprietà intellettuale).

È il caso di ricordare che tali asset, per rilevanza strategica e contributo alla produzione di reddito, possono fruire del regime agevolativo patent box senza che ne sia richiesta la capitalizzazione (per i marchi tale regime è stato applicato soltanto per i periodi 2015/2016).

Infine, il forte interesse a rivalutare un o più dei beni risiede nel breve periodo di ammortamento dei relativi costi; infatti, a parte i marchi – il cui costo è riconosciuto in quote annuali non superiori a 1/18 del costo – le quote di ammortamento del know-how, dei disegni e modelli e dei software sono ammesse in deduzione in misura non superiore al 50% del relativo costo, sempre che tali quote trovino adeguata copertura a conto economico.

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