Imposte

Anche il tax credit da sostitutiva si utilizza dopo l’indicazione in Redditi

L’interpello 567 spiega come recuperare somme oltre i 5mila euro. Via libera 10 giorni dopo l’inserimento nel modello

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di Alessandro Germani

Il credito d’imposta riveniente dalla sostitutiva versata per la rivalutazione delle partecipazioni per essere utilizzato va preventivamente iscritto nel rigo RN 14 della dichiarazione. È quanto emerge dalla risposta a interpello 567 del 4 dicembre 2020.

Quote rivalutate e cedute nell’anno
La fattispecie riguarda la rivalutazione di partecipazioni effettuata ai sensi della legge 145/2018 con pagamento della sostitutiva nel 2019. Nel corso dello stesso anno la partecipazione è stata ceduta e ciò ha comportato l’inefficacia della rivalutazione e la maturazione di un credito d’imposta pari alla sostitutiva versata (articolo 3, comma 3, del Dm 19 aprile 2002 n. 86).

Poiché il credito è superiore a 5.000 euro, in base all’articolo 3 del Dl 124/19 la compensazione andrebbe effettuata dopo la presentazione della dichiarazione. L’istante, non ravvisando alcun campo in dichiarazione, opterebbe per la predisposizione di un’apposita istanza via Pec all’Agenzia e, decorsi i 10 giorni, utilizzerebbe il credito d'imposta mediante il canale telematico Entratel.

Come utilizzare il credito sulla sostitutiva
L’Agenzia chiarisce che la cessione dell’asset rivalutato nel periodo di sospensione (prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita) fa venir meno gli effetti fiscali della rivalutazione, con riconoscimento in capo al cedente di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti. Ma l’utilizzo del credito soggiace alle regole dell’articolo 3, commi da 1 a 3, del Dl 124/2019.

La norma si applica infatti, oltre che all'Iva, ai redditi e all'Irap, anche alle imposte sostitutive, in presenza di crediti superiori a 5.000 euro, presupponendo la presentazione della dichiarazione e l'utilizzo del credito solo dopo dieci giorni. Ciò in relazione ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Poiché il pagamento della sostitutiva e la cessione sono avvenuti entrambi nel 2019, è applicabile la norma in questione.

L'importo del credito va inserito in dichiarazione, nel rigo RN14, colonna 4, del modello Redditi SC/2020. Esso concorre alla liquidazione dell'Ires di periodo, dando eventualmente origine ad un'eccedenza a credito, utilizzabile in compensazione esterna secondo le regole ordinarie.

Considerando le novità introdotte dal Dl 124/19, l'Agenzia precisa che sono superate le indicazioni di altro tenore, ad esempio mediante l'utilizzo del canale Entratel secondo quanto in passato chiarito dalla risposta 24/2019 in tema di rivalutazione delle aree fabbricabili non edificate.

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