Adempimenti

Anticontraffazione, rischio stop in Dogana con informazioni incomplete

La determinazione 288978/2021 chiarisce che la mancanza di dati sarà valutata anche per l’autorizzazione Aeo

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di Giovanni Parente

Si stringono le maglie sulla contraffazione. L’agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) chiede agli operatori Aeo il massimo rispetto delle disposizioni che impongono di fornire informazione per contrastare i falsi. A tracciare le direttrici è la determinazione 288978/2021 accompagnata anche da un’informativa del direttore Marcello Minenna alle associazioni di categoria. Informativa che evidenzia due aspetti. Da un lato, l’importanza di fornire tutte le informazioni necessarie per impostare una efficiente analisi dei rischi, rendendo l’attività svolta da Adm «più performante e tempestiva». Dall’altro, il rispetto delle disposizioni in questione costituisce parametro di valutazione del livello di compliance degli operatori economici titolari di Aeo.

Nello specifico, la direttiva rammenta agli operatori interessati che gli operatori legittimati, in base all’articolo 3 del regolamento 608/2013, a presentare, tramite il portale Falstaff di Adm, un’istanza di intervento dell’Autorità doganale sono tenuti a fornire tutte le informazioni indicate dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento «necessarie a consentire all’Agenzia di agire tempestivamente a tutela del diritto di proprietà intellettuale».

Qualora ritenga la domanda incompleta, l’ufficio Aeo, compliance e grandi imprese della direzione Dogane di Adm sospende l’accettazione della domanda e sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta.

La determina mette poi nero su bianco che «sono accettate le sole domande che valorizzano i campi obbligatori in maniera corretta e integrale» mentre quelle prive delle informazioni obbligatorie sono respinte. Nei casi in cui le istanze siano prive delle ulteriori informazioni facoltative richieste, l’Agenzia non assicura effettività alla tutela del diritto di proprietà intellettuale.

Infine un aspetto tutt’altro che secondario. La comunicazione tempestiva e completa delle informazioni anticontraffazione «costituisce parametro di valutazione della compliance degli operatori economici» ai fini del rilascio, mantenimento e revoca delle autorizzazioni Aeo.

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