Professione

Antiriciclaggio, adeguata verifica «rafforzata» in presenza di un rischio elevato

immagine non disponibile

di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

Lo schema di Dlgs di recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio interviene sull’adeguata verifica rafforzata che nella normativa attuale ( Dlgs 231/2007 ) è prevista all’articolo 28. La normativa in fase di esame, invece, si sdoppia in due articoli: all’articolo 24 gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela e al successivo articolo 25 le modalità di esecuzione degli obblighi.

Nel dettaglio l’attuale normativa stabilisce lo svolgimento della «rafforzata» in presenza di un «rischio più elevato» di riciclaggio o finanziamento al terrorismo e nei seguenti casi specificatamente individuati: cliente non fisicamente presente al conferimento dell’incarico; in caso di operazioni con conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari; operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario. Per ognuno dei tre casi il Dlgs 231/2007 indica le modalità di controllo da attuare.

La normativa che dovrebbe prendere il posto di quella vigente prevede che in presenza di un «elevato rischio» di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si applichino forme di adeguata verifica rafforzata indicando dei fattori di valutazioni riferiti: al cliente (ad esempio: rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale; strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell’attività svolta); a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione (ad esempio: prodotti od operazioni che potrebbero favorire l’anonimato; prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l’uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti); al fattore geografico (ad esempio: paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del Gafi).

I destinatari della «rafforzata» sono obbligati ad esaminare il «contesto» e la «finalità» di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.
Lo schema di decreto legislativo stabilisce inoltre che i soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
a) clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo;
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©