Diritto

Antiriciclaggio, cliente identificato con i dati da fonte affidabile

Con la modifica introdotta nella conversione del Dl 76/2020 sarà sufficiente qualunque documento con un adeguato grado di attendibilità

di Valerio Vallefuoco

Il Dl 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 interviene anche sulla vigente legge antiriciclaggio. Le novità riguardano gli obblighi di adeguata verifica della clientela e potrebbero comportare un alleggerimento degli oneri facenti capo ai soggetti obbligati. Con la riforma, cambia, infatti, parzialmente il contenuto di tali obblighi per la parte relativa all’identificazione del cliente e dell’esecutore, ossia del soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente stesso. In particolare, la norma così come riformulata, consente che l’identificazione del cliente e dell’esecutore e la verifica della loro identità avvenga sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Pertanto, non dovrà più trattarsi necessariamente di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ma di qualsiasi documento che offra un sufficiente grado di attendibilità.

Novità anche per quel che concerne l’identificazione dei clienti in possesso di un’identità digitale. La nuova norma nel ribadire la validità di questo tipo di identificazione ne estende le possibilità applicative a tutti i casi in cui i clienti siano in possesso di un’identità digitale, con un livello di garanzia almeno significativo, in luogo del livello massimo di sicurezza prima richiesto. Viene poi introdotta una nuova modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica senza la presenza fisica del cliente. Il decreto semplificazioni ha, infatti, aggiunto all’art.19, comma 1, lettera a) del decreto antiriciclaggio, il nuovo numero 4 bis, per cui l’obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica «per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione».

Tuttavia, questa modalità di identificazione e verifica dell’identità, per espressa previsione, può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonché a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti siano utilizzabili per generare l’informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento. Infine, la riforma sempre nell’ottica della semplificazione degli obblighi antiriciclaggio, limita la verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore da effettuarsi mediante riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione, solo alle ipotesi in cui in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.

Sul piano definitorio, in linea con le modifiche apportate, vengono espunte dalla nozione di “dati identificativi”, gli estremi del documento di identificazione. Per avere una idea più precisa della effettiva portata delle semplificazioni introdotte occorrerà vedere quale sarà la linea interpretativa che verrà adottata a livello di legislazione secondaria. Non va, infatti, dimenticato che parte integrante della disciplina antiriciclaggio sono i provvedimenti delle Autorità di vigilanza di settore e degli Organismi di autoregolamentazione, che hanno proprio la funzione di specificare sul piano applicativo il precetto normativo. Pertanto come già evidenziato dalle associazioni di settore tra cui per prima AssoAML sono necessari dei tavoli di confronto volti a promuovere le necessarie considerazioni interpretative di confronto e di coordinamento con le Autorità. Torna altresì di grande attualità la petizione Parlamentare presentata dalla stessa associazione che è stata discussa al Senato dei deputati il 10 settembre ed assegnata alla Commissione Finanze e Tesoro tesa a sollecitare l’istituzione del Registro dei Titolari effettivi poiché semplificando gli obblighi di identificazione del titolare resta lo strumento di più immediata applicazione ai fini di una reale ma efficace semplificazione degli obblighi antiriciclaggio.

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