Antiriciclaggio commercialisti, l’uso del modello AV4 è facoltativo
di Luigi Ferrajoli
La domanda
Un commercialista che svolge solo prestazioni professionali con rischio effettivo «abbastanza significativo», elencate nella tabella 2 delle regole tecniche del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), nei confronti di clienti di vecchia data, può:
1) procedere all’adeguata verifica ordinaria mediante documento d’identità;
2)identificare il titolare effettivo (ormai conosciuto da anni) tramite certificato della Camera di commercio;
3)conservare detta documentazione in un fascicolo apposito. Il tutto senza raccogliere la dichiarazione/attestazione scritta del cliente (modello A.V.4 allegato alle linee guida Cndcec del 22 maggio 2019) e senza autovalutazione del rischio?
N. P. – Brescia
Secondo quanto indicato dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) nelle linee guida pubblicate il 22 maggio 2019, in caso di rischio abbastanza significativo, devono essere adottate le misure di adeguata verifica ordinarie, che consistono:
● nell’identificazione del cliente e verifica della sua identità;...
● nell’identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;...
● nellacquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto...