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Antiriciclaggio commercialisti, l’uso del modello AV4 è facoltativo

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di Luigi Ferrajoli

La domanda

Un commercialista che svolge solo prestazioni professionali con rischio effettivo «abbastanza significativo», elencate nella tabella 2 delle regole tecniche del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), nei confronti di clienti di vecchia data, può:
1) procedere all’adeguata verifica ordinaria mediante documento d’identità;
2)identificare il titolare effettivo (ormai conosciuto da anni) tramite certificato della Camera di commercio;
3)conservare detta documentazione in un fascicolo apposito. Il tutto senza raccogliere la dichiarazione/attestazione scritta del cliente (modello A.V.4 allegato alle linee guida Cndcec del 22 maggio 2019) e senza autovalutazione del rischio?
N. P. – Brescia

Secondo quanto indicato dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) nelle linee guida pubblicate il 22 maggio 2019, in caso di rischio abbastanza significativo, devono essere adottate le misure di adeguata verifica ordinarie, che consistono:

nell’identificazione del cliente e verifica della sua identità;

nell’identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;

nellacquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

nel controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata.

Ai fini dell’adeguata verifica, l’articolo 22 del decreto legislativo 231/2007 prevede l’obbligo per il cliente di fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità le informazioni necessarie e aggiornate per consentire, fra l’altro, l’identificazione del titolare effettivo.
Le linee guida fornite recentemente dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili prevedono al riguardo che il professionista debba formalizzare l’esito delle verifiche in un apposito documento ed a tal fine prevedono la facoltà - e non l'obbligo – di utilizzare il format di cui all'allegato AV.4; inoltre, per i clienti che siano già stati identificati in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, è possibile procedere all’espletamento dell’obbligo di identificazione anche senza la presenza fisica del cliente, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

Nota della Redazione:
Slitta al 2020 l’applicazione obbligatoria delle regole tecniche antiriciclaggio per i commercialisti. Il nuovo “adempimento” la cui entrata in vigore era inizialmente prevista per martedì 23 luglio, slitta al 1° gennaio dell’anno prossimo. La decisione è stata presa dal Consiglio nazionale di categoria, e comunicata dal presidente Massimo Miani al direttore generale attraverso l'informativa 68/2019, perché la normativa antiriciclaggio, prevista dal Dlgs 231/2007 sta per essere aggiornata alla luce della V direttiva antiriciclaggio, la 2018/843.

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