Antiriciclaggio, comunicazioni Pec solo per pochi
I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, individuati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Dlgs 231/07 (intermediari finanziari, professionisti, revisori contabili e altri operatori), sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria determinate informazioni con riferimento a specifiche operazioni con l'estero, o a rapporti a esse collegate, di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività.
In base al provvedimento congiunto emesso dall'agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza 105953/2014, sia le richieste di informazione da parte delle autorità preposte sia le risposte dei soggetti obbligati devono essere effettuate tramite posta elettronica certificata. A tal fine il provvedimento da ultimo indicato stabiliva l'obbligo di comunicazione all'agenzia delle Entrate delle Pec entro la data del 31 ottobre 2014.
Con la risoluzione 88/E del 14 ottobre scorso l'amministrazione finanziaria, in risposta ad alcuni quesiti avanzati da associazioni di categoria che richiedevano la dispensa per i propri aderenti in considerazione del fatto che gli indirizzi Pec sono già inseriti in albi o elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni cui l'agenzia delle Entrate ha libero accesso, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni, stabilisce l'esonero dell'invio per quanti hanno già comunicato la Pec rispettivamente al registro delle imprese (società e imprese individuali), ai rispettivi ordini professionali (professionisti), al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (le pubbliche amministrazioni).
La risoluzione evidenzia, altresì, che è istituito presso il ministero per lo Sviluppo economico l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) finalizzato proprio a raccogliere tutti gli indirizzi di posta certificata di imprese e professionisti e il cui accesso è libero (si veda l'approfondimento qui sotto).
In riferimento agli obblighi di trasmissione dei dati, specifica la circolare 105953/14 dell'agenzia delle Entrate, essi hanno riguardo alle operazioni intercorse con l'estero, ai rapporti a esse collegate e all'identità dei relativi titolari; le informazioni dovranno essere trasmesse a richiesta delle Autorità preposte (Ucifi per l'agenzia delle Entrate, speciali reparti specificatamente individuati per la Guardia di finanza).
Gli intermediari finanziari sono obbligati a fornire evidenza delle operazioni svolte con l'estero per le quali vi è l'obbligo di registrazione delle informazioni che sono state acquisite in sede di adeguata verifica delle clientela in sede di controllo antiriciclaggio.
Gli elementi da fornire sono indicati nella circolare (ad esempio data, causale, importo e tipologia dell'operazione; eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di denaro contante di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; in relazione ai clienti dell'intermediario obbligato alla comunicazione, i dati identificativi dei soggetti destinatari dell'ordine di accreditamento, compreso l'eventuale stato estero di residenza anagrafica; e altro ancora).
Sempre gli intermediari finanziari nonché i professionisti, i revisori e gli altri operatori indicati all'articolo 14 del Dlgs 231/07 sono tenuti a fornire, su richiesta, informazioni relative all'identità dei titolari effettivi facenti capo a specifiche operazioni con l'estero o a rapporti a esse collegate relative all'identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u) e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.