Adempimenti

Antiriciclaggio, conservazione dei dati anche per operazioni occasionali sotto i 15mila euro

Banche e intermediari finanziari dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2020

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di Ranieri Razzante

Nuove modalità di conservazione dei dati a fini antiriciclaggio entro il 31 dicembre 2020. Lo rende noto la Banca d’Italia con un documento pubblicato ieri sul sito istituzionale, contenente nuove disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione delle informazioni detenute dai soggetti obbligati per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Il documento tocca gli articoli 31, 32, 34 del decreto 231/2007, con applicazione agli intermediari finanziari bancari e non bancari, delle categorie ricomprese nell’articolo 3, comma 2 e 2-bis del decreto. Innanzitutto, tra i dati da conservare già previsti dall’articolo 31, comma 2, si aggiungono quelli relativi al «punto operativo» (in pratica la filiale o l’agenzia dell’intermediario), la data d’instaurazione e chiusura del rapporto continuativo attivato presso il medesimo. Per le operazioni occasionali, oppure quelle generate dai rapporti continuativi, andranno conservate altresì le informazioni sulla data di effettuazione, l’importo e il segno monetario, la causale e i mezzi di pagamento utilizzati. Qui la grossa novità sta nel fatto che si richiede di conservare i medesimi dati anche per operazioni occasionali alle quali l’adeguata verifica non si applica, ossia quelle per importi inferiori ai 15mila euro.

Novità anche nelle modalità di conservazione di tali dati, poiché si dettano gli standard per la conservazione in misura informatica, che consenta accessibilità completa e tempestiva, integrità dei documenti e dati acquisiti, adozione di protocolli che prevengano qualsiasi perdita in questo ambito. Questa conservazione dovrà avvenire tempestivamente (quindi all’atto dell’acquisizione dei documenti e delle informazioni), e non oltre il trentesimo giorno dall’instaurazione o chiusura del rapporto continuativo, nonché dall’esecuzione delle operazioni occasionali. Alle Autorità andranno rese disponibili, in base all’articolo 5 del nuovo provvedimento, anche il numero del rapporto continuativo e il settore di attività economica del cliente titolare, mentre per le operazioni d’importo pari o superiore a 5mila euro, andranno aggiunte: la causale Uif di cui all’Allegato 3; l’importo in euro, indicando la valuta eventualmente utilizzata e la parte eseguita in contanti; la codifica interna, il comune e il Cab del punto operativo; il numero del rapporto continuativo interessato e il settore di attività economica del cliente. Vengono in seguito dettagliati anche i dati da conservare a fronte di ordini di pagamento e di accreditamento (bonifici), pari o superiori a 5mila euro.

Anche la soglia delle operazioni occasionali compiute in ambito di prestazione di servizi di pagamento e con moneta elettronica, di cui al comma 6 dell’articolo 17 del decreto 231/2007, passa dai 15mila euro in giù alla non meglio precisata «senza limiti d’importo», quindi pure al di sotto dei 5mila euro. Ciò vale sempre, ricordiamolo, per la parte delle informazioni che in ogni caso devono essere disponibili alla Banca d’Italia e alla Uif, secondo gli standard di cui agli Allegati 1 e 2 del Provvedimento in esame. Si ritorna in pratica, come ampiamente previsto da chi scrive, ad un (rinnovato) Archivio Unico Informatico, che sembrava essere stato abolito dal decreto 90/2017, ma che, per fortuna, gli intermediari finanziari non avevano messo in soffitta. Gli obblighi di conservazione, si precisa poi all’articolo 7 della nuova Delibera, restano in capo ai destinatari presso i quali risultano incardinati i rapporti continuativi, anche se le operazioni siano state compiute presso altri soggetti della rete.

Sono esenti dagli obblighi informativi verso le Autorità i rapporti continuativi tra intermediari bancari e finanziari aventi sede in Italia o nella Ue, nonché quelli tra gli stessi intermediari con sede in Paesi extra-Ue, caratterizzati però da un basso rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Si tratta in sostanza di nuovi adempimenti per le banche e gli intermediari, che dovranno adeguare i propri Archivi Unici alle nuove codifiche e standard previsti nei quattro Allegati al Provvedimento del 25 marzo, con una tempistica di circa nove mesi, sperando che la fase attuale di ridotta presenza di personale presso le strutture bancarie e dell’intermediazione finanziaria non crei ritardi nell’adempimento dell’obbligo.

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