Controlli e liti

Antiriciclaggio, un nuovo schema per segnalare cessioni di crediti fraudolente

Aggiornate le indicazioni per i soggetti obbligati all’avviso di anomalie

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di Valerio Vallefuoco

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) ha aggiornato gli schemi di anomalia adottati nel 2010 e nel 2012, con specifico riferimento alle operatività sospette in materia fiscale, e di aver pubblicato un nuovo schema relativo alla cessione dei crediti fiscali fittizi.

Il fine ultimo resta quello di fornire ai soggetti obbligati esempi di comportamenti anomali, potenzialmente caratterizzati da intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in vista dell’adempimento dell’obbligo di segnalazione.

L’aggiornamento degli schemi trae spunto dai risultati dell’analisi condotta dall’Uif, anche tenendo conto del contributo del settore privato. I nuovi schemi, redatti con la collaborazione della Guardia di Finanza e dell’agenzia delle Entrate, sostituiscono quelli diffusi con le comunicazioni del 15 febbraio 2010 e del 23 aprile 2012, l’uno in tema di frodi sull’Iva intracomunitaria e l’altro in materia di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni. A questi si aggiunge un nuovo schema, lo schema D, dedicato alla cessione dei crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

Questo schema si riferisce prevalentemente all’attività dei professionisti. Queste figure rientrano a tutti gli effetti nella categoria dei soggetti obbligati in base alla legge antiriciclaggio, come tali tenuti ad una serie di adempimenti, tra cui l’obbligo di segnalare alla Uif eventuali operazioni in odore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il nuovo schema D richiama l’attenzione dei professionisti sulle operazioni connesse con la cessione dei crediti fiscali, posto che queste possono essere oggetto di condotte fraudolente, connesse alla natura fittizia dei crediti ceduti e all’indebita compensazione con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie.

Secondo l’analisi della Uif, le cessioni fraudolente hanno ad oggetto prevalentemente crediti Iva ma riguardano anche altri crediti d’imposta. Molteplici possono essere gli indici sintomatici di una operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi. Sotto il profilo soggettivo, occorre prestare attenzione soprattutto al modo in cui le imprese cedenti o accollanti risultano strutturate nonché alle vicende sociali.

Può essere indice del rischio per esempio il fatto che l’impresa cedente o quella cessionaria o l’accollante sia di recente costituzione. Anche una forma giuridica caratterizzata da eccessiva flessibilità deve destare più di qualche preoccupazione.

Sotto il secondo profilo, devono invece far sospettare le frequenti variazioni nella compagine proprietaria e amministrativa o della sede. Non bisogna poi sottovalutare l’eventuale presenza di prestanomi. Lo schema dell’Uif indica come possibili elementi rappresentativi dell’incoerenza rispetto al ruolo ricoperto l’età, lo status lavorativo/reddituale, la residenza in luoghi anche molto distanti dalla sede legale.

La valutazione del soggetto obbligato deve prendere in considerazione anche le caratteristiche oggettive dell’operazione. Anche da questo punto di vista, l’Uif offre tutta una serie di casistiche. Ad esempio, un prezzo di cessione del credito fiscale notevolmente inferiore al valore nominale deve far riflettere.

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