Antiriciclaggio: operazioni sospette
Dal 12.7.2018 sono state poste in pubblica consultazione, da parte di Banca d'Italia e dell'Unità di informazione finanziaria (Uif), le istruzioni con le quali sono state individuate le operazioni, le informazioni ed i dati che dovranno essere oggetto delle cd. comunicazioni oggettive da parte di Banche, Poste e Istituti di moneta elettronica ai fini dell'antiriciclaggio.
In particolare, vengono ritenute a rischio le operazioni di prelievi e depositi effettuati in contanti, anche in maniera frazionata da chiunque, e pari o superiori, in un mese, a € 10.000, con conseguente obbligo di comunicazione da parte degli intermediari finanziari alla Uif.
Le istruzioni della Uif sono state emanate in base a quanto stabilito dall'art. 47, co. 1, D.Lgs. 231/2007, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 90/2017.
Antiriciclaggio: operazioni sospette
A luglio 2018 la Unità di informazione finanziaria ha sottoposto a consultazione pubblica lo schema delle Istruzioni con cui intende disciplinare la materia delle comunicazioni oggettive, attuando in questo modo per la prima volta quanto disposto dall'art. 47, co. 1, D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017 in merito all'obbligo di trasmettere alla stessa Uif, con cadenza periodica, dati ed informazioni selezionati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Sul punto, si ricorda, in particolare, che il citato art. 47, in tema di antiriciclaggio, introduce un nuovo obbligo periodico per tutti i destinatari della normativa.
Fermo restando, infatti, l'obbligo di segnalare le operazioni sospette al verificarsi dei relativi presupposti, tutti i soggetti obbligati, e quindi anche i professionisti, saranno tenuti periodicamente a trasmettere all'Uif una serie di informazioni attinenti ai rapporti intrattenuti con i relativi clienti.
L'obbligo di inviare le comunicazioni oggettive è espressamente previsto allo scopo di accrescere le informazioni di cui l'Uif potrà disporre, presumibilmente per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di operazioni in cui sussiste un rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, acquisite sulla base di criteri oggettivi per individuare nuovi indicatori di sospetto.
In pratica, tutti i soggetti obbligati saranno tenuti a trasmettere all'Unità di informazione finanziaria, con cadenza periodica, una serie di dati ed informazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi.
Istruzioni della Uif in merito alle comunicazioni oggettive
Sulla base delle esigenze informative della medesima Uif, ai fini dell'individuazione delle comunicazioni oggettive da trasmettere è stato scelto un criterio di rilevazione delle operazioni fondato sul superamento di una soglia di importo pari o superiore a € 10.000, calcolato su base mensile e prendendo in considerazione anche eventuali operazioni cumulate nel medesimo periodo, singolarmente pari o superiori a € 1.000 ed effettuate da parte dello stesso cliente o esecutore.
La medesima Uif ha spiegato che le istruzioni individuano, in coerenza con gli assessment nazionali e internazionali sui rischi, le categorie di operazioni interessate e dei soggetti destinatari del provvedimento, definendo modalità e periodicità di inoltro dei dati e il relativo schema segnaletico.
In particolare, i dati richiesti devono essere inoltrati con periodicità mensile e, in ragione del carattere di riservatezza delle informazioni trattate e in linea di continuità con le modalità previste per gli altri obblighi segnaletici, esse saranno acquisite dalla Uif per via telematica, attraverso il portale Infostat-Uif.
In considerazione della tipologia di operazioni oggetto di comunicazione, le recenti istruzioni della Uif sono rivolte alle Banche, a Poste Italiane S.p.a., agli istituti di moneta elettronica ed agli istituti di pagamento, nonché alle succursali di tali intermediari in Paesi comunitari ed in Paesi terzi.
Inoltre, conformemente a quanto già finora previsto, l'obbligo di trasmettere alla Uif le comunicazioni oggettive incombe sul responsabile della funzione antiriciclaggio, ferma restando la necessità di assicurare un efficace coordinamento informativo con il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette ai fini delle valutazioni di competenza.
Le recenti istruzioni impartite dalla Uif offrono lo spunto per ricapitolare, di seguito, la disciplina degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette alla Uif che incombono sui professionisti e sugli intermediari finanziari e per ricordare le modifiche apportate alla predetta disciplina dal D. Lgs. 90/2017.
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette e novità del D.Lgs. 90/2017
In base a quanto stabilito dall'art. 35, co. 1, D.Lgs. 231/2007, i soggetti obbligati di cui all'art. 3, del medesimo D.Lgs. 231/2007 (quali, i Dottori commercialisti e gli Esperti contabili), prima di compiere l'operazione devono inviare senza ritardo alla Uif una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.
Con riferimento invece agli operatori compro oro, essi sono tenuti all'invio alla Uif delle segnalazioni delle operazioni sospette secondo le disposizioni di cui all'art. 35, D.Lgs. 231/2007 e, ai fini del corretto adempimento dell'obbligo, tali operatori devono avere riguardo alle indicazioni generali e agli indirizzi di carattere operativo contenuti nelle istruzioni e negli indicatori di anomalia di settore, adottati dalla Uif ai sensi dell'art. 6, co. 4, lett. d) ed e), D.Lgs. 231/2007.
Tutto ciò premesso, le principali novità che il Legislatore con il D.Lgs. 90/2017 ha apportato alla disciplina delle segnalazioni di operazioni sospette sono così riassumibili:
- la maggiore tassatività dell'obbligo di procedere alla segnalazione prima di compiere l'operazione;
- il fatto che, fra gli elementi di sospetto, il ricorso frequente e ingiustificato al contante perde il riferimento ad importi pari o superiori a € 15.000, guardandosi ora unicamente l'eventuale incoerenza di tali transazioni rispetto al profilo di rischio del cliente;
- gli indicatori di anomalia risultano essere indifferenziati per tutte le categorie dei soggetti destinatari;
- l'introduzione del nuovo obbligo di invio delle cd. comunicazioni oggettive di dati ed informazioni per l'approfondimento di operazioni sospette e per l'analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto, fermi gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, i soggetti obbligati devono trasmettere alla Uif, con cadenza periodica, i dati e le informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la Uif, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, deve:
- individuare le operazioni, i dati e le informazioni di cui sopra;
- definire le relative modalità di trasmissione;
- individuare espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.
Circostanze che fanno desumere il sospetto
Così come stabilito dall'art. 35, co. 1, secondo periodo, D.Lgs. 231/2007, il sospetto è desunto:
- dalle caratteristiche delle operazioni;
- dall'entità delle operazioni;
- dalla natura delle operazioni;
- dal collegamento o frazionamento delle operazioni;
- da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del medesimo D.Lgs. 231/2007.
Inoltre, in base a quanto stabilito dall'art. 35, co. 1, terzo periodo, D.Lgs. 231/2007, anche il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.
Infine, si ricorda che secondo quanto disposto dall'art. 4, co. 3 del Provvedimento della Banca d'Italia 4.5.2011 (ancora applicabile, secondo quanto precisato dal Comunicato della Uif 4.7.2017), il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un nominativo e dei suoi relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili nel sito della Banca d'Italia (sezione Unità di informazione finanziaria).
Peraltro, non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora il segnalante possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi indicati nelle liste.
In ogni caso, in presenza degli elementi di sospetto innanzi elencati, i soggetti obbligati non possono compiere alcuna operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.
Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini.
In tali ipotesi, infatti, così come stabilito dall'art. 35, co. 2, D.Lgs. 231/2007 i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la Uif.
Inapplicabilità dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Secondo quanto disposto dall'art. 35, co. 5, D.Lgs. 231/2007, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi all'Autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Necessaria astensione dalla esecuzione della prestazione in caso di impossibilità di adeguata verifica della clientela
L'art. 42, co. 1, D.Lgs. 231/2007 dispone che i soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 19, co. 1, lett. a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Uif.
I professionisti sono esonerati dal predetto obbligo, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi all'Autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.
Contenuto e modalità di segnalazione
La segnalazione effettuata dai soggetti obbligati deve contenere, ai sensi dell'art. 35, co. 3, D.Lgs. 231/2007, i seguenti elementi:
- i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni;
- i motivi del sospetto.
I soggetti obbligati - sempre secondo la predetta disposizione - devono collaborare con la Uif, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni.
La stessa Uif, inoltre, avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.
Inoltre, in base a quanto stabilito dall'art. 37, co. 1 e 2, D.Lgs. 231/2007, i professionisti devono trasmettere la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla Uif, ovvero, ai sensi dell'art. 11, co. 4, agli Organismi di autoregolamentazione, che, una volta ricevuta la segnalazione da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla Uif, priva del nome del segnalante.
Sul punto si ricorda che, a partire dal 18.5.2017 è stato reso disponibile nella home page del sito www.commercialisti.it, o tramite l'indirizzo https://antiriciclaggiopro.it, il software AS-SOS, messo a punto dal Cndcec per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
Il software, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, è in grado di assicurare la riservatezza dei segnalanti, provvedendo automaticamente a criptare i dati del segnalante e della segnalazione.
Per le società di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato.
Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla Uif, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.
Tutela del segnalante
In ogni caso, il Legislatore ha previsto apposite misure volte ad assicurare la massima riservatezza delle segnalazioni, prevedendo peraltro che:
- i soggetti obbligati e gli Organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione (art. 38, co. 1, D.Lgs. 231/2007);
- l'Autorità giudiziaria deve adottare, in ogni fase del procedimento, le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata (art. 38, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 231/2007);
- in caso di denuncia da parte di pubblici Ufficiali o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347, c.p.p., l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non deve essere menzionata (art. 38, co. 4, D.Lgs. 231/2007);
- la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la Uif, la Guardia di Finanza, la Dia, le Autorità di Vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse (art. 38, co. 6, D.Lgs. 231/2007).
Profili sanzionatori
L'inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è sanzionata dall'art. 58, D. Lgs. 231/2007.
In particolare, è disposto che, salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 3.000.
La sanzione può essere aumentata (tra un minimo di € 30.000 e un massimo di € 300.000), laddove le violazioni siano gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.
La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:
- dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- del grado di collaborazione;
- della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione ed al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato (art. 58, co. 2).
Qualora le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producano un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di € 300.000 è elevato fino:
- al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a € 450.000;
- a € 1 milione, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
Infine, secondo quanto disposto dall'art. 58, co. 6, D.Lgs. 231/2007, ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000.