Antiriciclaggio: paga il direttore della banca l’omesso «allarme» del cassiere
Maxi-multa al direttore della filiale di banca che non segnala le operazioni “sospette” della società che emette assegni sistematicamente sotto la soglia di “allerta” dei 20mila euro. E non importa se il cliente era conosciuto, se il denaro era considerato di provenienza lecita perché frutto di aiuti di stato, né che il cassiere non avesse informato il direttore di un andamento anomalo delle operazioni. Deve, infatti, attirare l’ “attenzione” la movimentazione di grosse cifre, per importi frazionati che restino sempre sotto la soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio. La Cassazione (sentenza 25735) conferma la sanzione amministrativa, poco meno di un miliardo di vecchie lire, per la mancata segnalazione prevista dal Dl antiriciclaggio (143/1991, articolo 3).
Nel mirino dei giudici erano finiti i movimenti relativi ad un conto corrente intestato da una cooperativa ortofrutticola siciliana. L’emissione di numerosi assegni, inferiori ai 20 milioni di lire, con la dicitura «a me stesso», avrebbe dovuto, secondo i giudici, allertare il ricorrente.
Secondo la Corte la banca avrebbe dovuto informare le autorità competenti «in presenza di un comportamento evasivo così evidente e sistematico che denotava la conoscenza da parte del cliente della normativa in questione e la precisa finalità di evitare la segnalazione prevista».
Inutile per il direttore, ricordare che il cliente era conosciuto che non c’era motivo di sospettare che il denaro fosse frutto di riciclaggio (articolo 648-bis del Codice penale) o di provenienza illecita (articolo 648-ter del Codice penale) e che i movimenti erano in compatibili con il profilo del correntista. Non passa neppure la tesi della mancata comunicazione da parte degli addetti allo sportello. Secondo la difesa, infatti, il direttore dell’agenzia locale non rispondeva dell’operato dei cassieri e non poteva quindi essere considerato “colpevole” non avendo ricevuto lui stesso alcun “avvertimento” da parte del responsabile operativo.
La Cassazione sottolinea che il il potere di valutare le segnalazioni e, nel caso le ritenga fondate, di trasmetterle al questore spetta solo al “titolare dell’attività” e dunque all’organo direttivo della banca, mentre il “responsabile della dipendenza” deve segnalare al suo superiore ogni operazione che possa avere alla base proventi di reati attinenti al riciclaggio. I direttori della banca, oltre che una colpa per omesso controllo sui dipendenti - chiarisce la Cassazione - hanno anche una responsabilità diretta.
Per questo, nel caso in cui sia stata omessa la segnalazione di spostamenti ingenti di somme di denaro, anche se le operazioni non sono particolarmente sospette, i vertici della filiale dovranno pagare la sanzione amministrativa in proprio e in solido con l’istituto di credito.