Professione

Antiriciclaggio, regole tecniche semplificate per i commercialisti

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di Valerio Vallefuoco

Ancora tre settimane ai commercialisti per adeguarsi alle linee guida antiriciclaggio. Dal 23 luglio diventano infatti definitivamente vincolanti le regole tecniche del Consiglio nazionale pubblicate il 23 gennaio 2019.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili detta tre regole tecniche, che approfondiscono i principali adempimenti, a partire dalla autovalutazione del rischio che la regola tecnica n.1 considera adempimento non delegabile. I professionisti potranno utilizzare una scala graduata associando alla rilevanza del rischio un indicatore di intensità. I fattori da valutare fanno riferimento alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai servizi offerti. L’autovalutazione del rischio sarà strumentale all’attivazione delle misure per la gestione e mitigazione del rischio medesimo.

Specifico rilievo dovrà essere attribuito alle dimensioni della organizzazione professionale. Infatti, per due o più professionisti nello stesso studio (una o più sedi) occorrerà introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare un responsabile; invece per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello studio (in una o più sedi), bisognerà organizzare una vera e propria funzione antiriciclaggio, nominando il responsabile e introducendo una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Individuati i tempi per adempiere all’obbligo, stabilendo che i professionisti effettuano l’autovalutazione del rischio con cadenza triennale.

La regola tecnica n.2, introduce alcuni strumenti di semplificazione per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, con riferimento alla valutazione del rischio, individuando una serie di prestazioni a rischio non significativo: si pensi all’ipotesi in cui il professionista si limiti ad apporre il visto di conformità su dichiarazioni fiscali senza tenere la contabilità del contribuente. In tal caso, il professionista non entra nel merito delle operazioni come invece fa chi si occupa della contabilità, per cui il rischio riciclaggio non sarebbe significativo, pertanto l’obbligo di valutazione potrà essere assolto acquisendo il documento di identità del cliente, da conservare nel relativo fascicolo.

Quanto all’identificazione del cliente, la regola si sofferma sul caso in cui l’obbligo debba essere adempiuto da uno studio associato o società tra professionisti. In questa ipotesi, l’identificazione dovrà essere svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile. A seguire, vengono dettagliati gli obblighi di adeguata verifica «semplificata» e «rafforzata». Confermata la possibilità di esecuzione dell’obbligo mediante ricorso a terzi, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati.

La regola tecnica n.3 fa luce sull’obbligo di conservazione evidenziando la possibilità di ricorre a sistemi di conservazione sia cartacea che informatica. Queste ed altre indicazioni diverranno quindi parte integrante della normativa antiriciclaggio riguardante i professionisti.

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