Adempimenti

Antiriciclaggio, titolari effettivi di società e trust censiti su base europea

Il 22 marzo entra in vigore il regolamento per collegare tutti i registri nazionali

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di Valerio Vallefuoco

L’antiriciclaggio Ue diventa digitale: dal 22 marzo entrerà in vigore il regolamento che introduce nell’Unione europea il sistema Boris (acronimo di beneficial ownership registers interconnection system), ossia il sistema di interconnessione dei registri dei titolari effettivi istituito come sistema decentrato che interconnette i registri centrali nazionali dei titolari effettivi (quello italiano è in gase di istituzione) e il portale europeo della giustizia elettronica attraverso la piattaforma centrale europea. Quest’ultima piattaforma garantisce già l’accesso transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri attraverso la comunicazione elettronica tra registri delle Imprese e trasmette le informazioni agli utenti individuali di tali informazioni in maniera standardizzata, mediante un contenuto simile e tecnologie interoperabili, in tutta l’Unione. Il nuovo sistema Boris servirà pertanto da servizio centrale di ricerca che metterà a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva, in linea con le disposizioni della direttiva (Ue) 2015/849 (V direttiva antiriciclaggio).

Martedì 2 marzo è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» Ue il regolamento di esecuzione 2021/369 della Commissione del 1° marzo 2021 che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (Ue) 2015/849. Il regolamento individua una categoria di utenti qualificati che possono accedere a Boris nelle Fiu (financial intelligence unit), la nostra Uif, ma l’accesso è consentito anche nei soggetti obbligati, nel quadro dell’ adeguata verifica della clientela. Questi utenti potranno controllare i dati da scambiare che vengono espressamente definiti l’insieme di informazioni contenute nei registri nazionali riguardanti una società o altro soggetto giuridico o trust.

Viene anche definito come sarà il tracciamento elettronico della titolarità effettiva. Il «record sulla titolarità effettiva» includerà i dati sul profilo del soggetto o istituto interessato, sul/sui titolare/i effettivo/i di tale soggetto/istituto, nonché su uno o più interessi beneficiari detenuti da tali titolari. In relazione a una società o altro soggetto giuridico, nonché a un trust o un istituto affine, il regolamento prevede che i dati sul profilo includano informazioni sul nome, sulla forma giuridica, sull’indirizzo di registrazione e sul numero d’iscrizione nazionale. Ogni Stato membro avrà la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie con informazioni aggiuntive. Per quanto riguarda il titolare effettivo e l’interesse beneficiario detenuto da quest’ultimo, le informazioni minime obbligatorie sono costituite dai dati riguardanti: il nome, il mese ed anno di nascita, la cittadinanza, il paese di residenza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto.

Inoltre, gli Stati membri prescrivono che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal loro diritto nazionale ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includeranno l’identità: del o dei «trustee»; del guardiano (se esiste); dei beneficiari o della classe di beneficiari; e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

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