Antiriclaggio, Bankitalia rinvia l’autovalutazione al 30 giugno
Differito di 60 giorni il recupero dei dati della clientela (recente) per completare l’adeguata verifica
Autovalutazione antiriciclaggio rinviata. È una delle scadenze prorogate dalla Banca d’Italia per far fronte al forte impegno degli intermediari finanziari, a ranghi ridotti a causa del coronavirus. Essendo qualificato come essenziale il servizio delle banche e poste, soprattutto, alla cittadinanza, alcuni adempimenti periodici imposti dalla normativa primaria e di vigilanza vengono (opportunamente) procrastinati.
Tra aprile e giugno si concentrano alcune scadenze: in prospetti, comunicazioni e relazioni, in materia di assemblee, bilanci, report su rischi, sofferenze e crediti deteriorati.
Ma una di quelle diventate tra le più impegnative è la relazione che la funzione antiriciclaggio deve presentare alla Banca d’Italia – ma prima o contestualmente agli organi interni – entro il 30 aprile di ogni anno. Non tanto quella, già prevista dalla circolare della Banca d’Italia sui controlli sin dal 2010, in primis destinata al Cda e al collegio sindacale. Ma, ad oggi, rinnovata nelle istruzioni del 26 marzo 2019, sui «Controlli interni, organizzazione e procedure» in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con l’aggiunta dell’esercizio di «autovalutazione dei rischi». Quest’ultima è prevista da norma primaria (l’articolo 15 del decreto 231/2007) e si traduce in un documento, tabellare e descrittivo, sulla struttura dei presìdi antiriciclaggio dell’intermediario, la loro adeguatezza in relazione all’attività svolta ed alle dimensioni aziendali, la tipologia di clientela, l’organizzazione distributiva, i prodotti e servizi offerti.
L’obbligo è in vigore dal 2018 (per l’anno 2017), e richiede un tempo di effettuazione e predisposizione non breve (le banche iniziano almeno un mese prima del 30 aprile). Per tale motivo l’Autorità, con la circolare, rinvia di 60 giorni (quindi al 30 giugno), la consegna dei documenti.
Così come viene rinviato di 60 giorni il recupero dei dati della clientela acquisita (di recente) per completare la cosiddetta adeguata verifica della medesima. Ciò significa che se ci si trova nella situazione descritta all’articolo 18, comma 3, che prevede la possibilità di posticipare di 30 giorni dall’acquisizione del nuovo cliente. la raccolta di dati e informazioni richieste dalla legge sempre al medesimo articolo, ove ci si trovi però in una situazione «a basso rischio» di riciclaggio, si hanno ulteriori 60 giorni per farlo. Ciò a motivo del fatto, si ritiene, che la frequentazione degli sportelli bancari è inesorabilmente meno possibile in questo periodo, e che, dall’altro versante, le forze lavoro sono (come accennato) ridotte per governare tali procedure.
Esemplificando, quindi, essendo in vigore, la proroga, dallo scorso 20 marzo, si deve ritenere che essa valga per i clienti che siano stati acquisiti nei trenta giorni antecedenti, non ancora scaduti in tale data.
Anche qui, una questione giuridica si potrebbe porre, in via interpretativa, sul dies a quo del beneficio. Se il periodo “di grazia” per un cliente è scaduto il 19 del mese di marzo, si deve ritenere che per detto cliente non valga la proroga? Oppure si deve pensare al fatto che essa decorra solo per i clienti acquisiti nei trenta giorni antecedenti, in uno qualsiasi di essi siano stati conclusi i relativi contratti con l’intermediario?
Altra questione si pone, ma su questa la valutazione sembra più agevole, considerando fatto che detta facilitazione non vale però per tutti i soggetti “obbligati” dal Dlgs 231/2007, dato che la Banca d’Italia, come noto, vigila solo sugli intermediari bancari e finanziari, e non può disporre per gli altri soggetti, primi fra tutti i liberi professionisti. Si spera in tal caso di poter opporre la «forza maggiore» nell’eventualità di ispezione degli organi competenti, dato che comunque gli accertamenti sono ora comunque sospesi per motivi sanitari.