Adempimenti

Apa bilaterali e multilaterali a pagamento, ma l’accordo potrà valere anche per gli anni precedenti

Il Ddl di Bilancio prevede una commissione d’ingresso per gli accordi suddivisa in tre scaglioni in base al fatturato del gruppo di appartenenza

di Massimo Bellini e Luca Tortorella

Accesso all’Apa bilaterale e multilaterale a pagamento e facoltà di far valere l’accordo per tutti gli anni aperti. Sono le possibili novità apportate alla disciplina degli accordi preventivi (Apa) che emergono dal Ddl bilancio del 2021.

Il testo prevede per le procedure di Apa bilaterali e multilaterali, ovvero quelle in cui sono coinvolte anche le autorità competenti di Stati esteri, il pagamento di una commissione d’ingresso, in linea con la prassi di altri paesi quali ad esempio Stati Uniti, Germania e Lussemburgo. Ad oggi gli Apa bilaterali e multilaterali sono gratuiti. Tuttavia, il crescente sforzo profuso dall’Agenzia giustifica la condivisione dei costi con il contribuente.

È quindi prevista una commissione d’ingresso suddivisa in tre scaglioni in base al fatturato del gruppo di appartenenza:
•10mila euro se il gruppo ha un fatturato complessivo inferiore a 100 milioni di euro;
•30mila euro se il gruppo ha un fatturato complessivo tra 100 e 750 milioni;
•50mila euro se il gruppo ha un fatturato superiore a 750 milioni.

In caso di richiesta di rinnovo di procedure già concluse, le commissioni sarebbero ridotte alla metà. Non è specificato a quale anno debba riferirsi il fatturato di gruppo, ma per le disposizioni attuative il Ddl rimanda ad un provvedimento del direttore delle Entrate.

Viene inoltre introdotta la possibilità per tutti gli Apa, unilaterali, bilaterali e multilaterali, di far retroagire gli effetti dell’accordo ai periodi di imposta per i quali non è ancora venuto meno il potere accertativo dell’ufficio, ex articolo 43 del Dpr 600/1973 (cosiddetto roll-back). Tale previsione, che è conforme alla migliore prassi internazionale, modificherebbe quella in essere introdotta nel 2015 che non consente di far retroagire gli effetti dell’accordo a periodi anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza.

Per il roll-back è necessario che le condizioni di fatto e di diritto concordate in sede di Apa siano valide anche per gli anni precedenti e che, per tali annualità, non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. In aggiunta per le sole procedure bilaterali e multilaterali il contribuente dovrà fare espressa richiesta di roll-back nell’istanza di accesso all’Apa e le autorità competenti degli stati esteri dovranno acconsentire ad estendere l’accordo agli anni pregressi.

Vi sarebbe quindi la possibilità di allinearsi ex post ai risultati dell’Apa tramite ravvedimento operoso o presentazione di dichiarazioni integrative per tutti gli anni aperti ai fini fiscali senza l’applicazione delle sanzioni.

Infine, sempre in materia di procedure internazionali, la bozza di Ddl contiene una disposizione sul computo degli interessi nelle procedure amichevoli «interpretative a carattere generale» disciplinate dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. È previsto che gli interessi decorrano dalla conclusione degli accordi e non, come avviene oggi, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento originariamente dovuto. Una analoga disposizione è già presente per le controversie Ue in base alla direttiva 1852/2017. Si tratterebbe di una giusta modifica che eviterebbe di far ricadere sui contribuenti il costo dei tempi lunghi delle procedure. Da chiarire il significato di procedura interpretativa a carattere generale e perché non è citata la convenzione 90/436/Cee.

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