Ape ante e post intervento: vecchi attestati in bilico per il superbonus del 110%
Per legge l’attestato vale 10 anni, ma la normativa non chiarisce cosa si intenda per prima e dopo l’intervento
L’Ape è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale per il superbonus del 110%, perché serve sostanzialmente a dimostrare il miglioramento energetico compiuto dall’unità immobiliare o dall’edificio a seguito degli interventi agevolati. Eppure sembra che sia i decreti attuativi che i documenti di prassi si siano dimenticati di questo attestato, al quale hanno dedicato ben poco spazio, e così ora rischia di essere un grosso ostacolo alla fruizione dell’agevolazione.
A cosa serve
Il suo ruolo fondamentale gli deriva dall’articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020. In base a quest’ultima norma, ai fini dell’accesso alla detrazione del 110%, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 (rispettivamente trainanti e trainati) devono rispettare i requisiti minimi previsti dal decreto Requisiti del Mise e, nel loro complesso, devono assicurare - anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianto fotovoltaici e relativi accumulatori di cui ai commi 5 e 6 - il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Ape «prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».
Cosa si intende per “prima” e “dopo” i lavori
Il problema - enorme - è che cosa si intenda per attestato rilasciato prima e dopo l’intervento: è sufficiente un giorno prima e dopo, una settimana, un mese, o addirittura possono essere considerati validi degli Ape di diversi anni prima, magari quando è stata acquistata l’abitazione?
L’unica certezza, al riguardo, è che non sono rilevanti gli Ape rilasciati quando i lavori sono già iniziati e non sono ancora finiti, ovvero risultano in corso, ma sulla tempistica ante e post intervento i dubbi rimangono, anche perché legalmente gli Ape possono avere validità (indicata nell’attestato medesimo) fino a 10 anni, dipendente da alcuni fattori.
A fronte del tenore letterale della norma sopra riportata, il decreto Requisiti del Mise del 6 agosto scorso si limita a stabilire che per gli interventi di cui all’articolo 119, commi l e 2, del Dl 34/2020 è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento, e non sono ammessi gli attestati redatti tramite l’utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell’allegato l del decreto Linee guida Ape (articolo 7, comma 3).
Al punto 12 dell’allegato A del decreto Mise, poi, viene indicata la modalità di redazione dell’«Ape convenzionale» per gli edifici con più unità immobiliari, ma null’altro viene indicato sulla tempistica.
Ancora più scarna sul punto è la circolare esplicativa 24/E/2020 sul superbonus del 110%, laddove le Entrate si sono limitate a parafrasare il testo di legge, per cui «il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (Ape), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata» (paragrafo 3 “Requisiti per l’accesso al superbonus”).
In assenza, allo stato attuale, di qualsiasi indicazione di prassi e regolamentare sulla questione, si ritiene prudenzialmente opportuno ottenere il rilascio dell’Ape appena prima di iniziare gli interventi agevolati al 110% e di richiedere il rilascio di un nuovo Ape immediatamente dopo la conclusione dei lavori, onde evitare che in futuro vengano contestati come “Ape ante intervento” gli attestati che magari sono stati allegati all’atto di acquisto della casa di qualche anno prima l’inizio dei lavori agevolati, sebbene ancora in corso di validità. Le spese per tali attestati, peraltro, rientrano nella detrazione del 110% (articolo 119, comma 15, del Dl 34/2020).