Adempimenti

Appalti al bivio sulle ritenute: il rilascio del Durf fa la differenza

La “moratoria” delle sanzioni prevista solo fino al prossimo 30 aprile potrebbe non bastare

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di Giorgio Gavelli

La continuità delle attività professionali garantite dall’articolo 1 del Dpcm del 22 marzo mantiene alta l’attenzione su quali adempimenti previsti dalle norme tributarie siano oggetto di sospensione e quali, invece, continuino a dover essere attuati. In quest’ambito, in molti si chiedono cosa concretamente siano chiamate a fare le imprese con riferimento ai nuovi obblighi introdotti dall’articolo 4 del Dl 124/2019 in tema di appalti e di “vigilanza” del committente sui versamenti di ritenute effettuati dall’appaltatore, subappaltatore o affidatario del servizio.

La sospensione dimentica le ritenute sugli appalti
È un dato di fatto che il Dl 18/2020 non tratta specificatamente questi adempimenti, costringendo gli interpreti alla difficile opera di prendere posizione sull’applicabilità anche a questa fattispecie della sospensione degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dalla effettuazione delle ritenute alla fonte) di cui all'articolo 62 del Decreto ovvero, eventualmente, di quella dei termini amministrativi di cui all'articolo 103. In attesa che la questione venga trattata ufficialmente, appare comunque opportuno fare alcune considerazioni sullo stato di fatto.

1.Chi ha già il Durf
Le imprese esecutrici che, prima delle restrizioni di queste settimane, hanno ottenuto dall’Agenzia il Durf positivo (nel senso che esso certifica la sussistenza di tutti i requisiti di legge) e lo hanno trasmesso ai propri committenti (eventualmente nella forma dell’autocertificazione ove questi ultimi appartenessero agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi) possono per il momento stare del tutto tranquille (così come i loro committenti), poiché il certificato ha validità quattro mesi dalla data del rilascio (articolo 17-bis, comma 6, Dlgs 241/97).

2.Chi è senza Durf o ce l’ha incompleto
Meno tranquille sono invece le imprese che non hanno ottenuto il Durf (e difficilmente lo otterrebbero in queste settimane, stante il blocco di tutte le attività non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, di cui al comma 3 dell'articolo 67) ovvero hanno avuto una certificazione attestante l’ssenza di alcuni requisiti.

Peraltro, con riferimento a queste ultime imprese, giova ricordare che l’Agenzia, a quanto risulta, non ha adeguato le proprie procedure a quanto indicato dal Mef nella risposta ad interrogazione parlamentare 5-03727 del 4 marzo scorso. In base a questo chiarimento del ministero, infatti, l’importo di «Iva teorica» dei soggetti in split payment e in reverse charge va conteggiato a questi fini nella soglia dei versamenti effettuati nel triennio, anche se non confluito materialmente sul conto fiscale perché liquidato dal cliente.

In queste “scomode” ipotesi, va considerato che i versamenti delle ritenute di lavoro dipendente sono sospesi (ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto “cura-Italia”) secondo un calendario assai articolato, che dipende dal settore di attività del datore di lavoro, dalla localizzazione dell'attività e dall'ammontare dei ricavi 2019.

Si tratta di elementi che costringerebbero il committente (o l'appaltatore per i subappalti) a fare ulteriori indagini per comprendere quando e cosa chiedere al proprio fornitore di servizi. Siccome non è proprio il momento di dedicarsi a queste “indagini”, sarebbe utile che venisse chiarita ufficialmente la sospensione di (tutti) questi adempimenti sino al 31 maggio (in forza dell'articolo 62 del Decreto), come richiesto anche da Assonime.

L’opportunità di un rinvio
Sarebbe del tutto opportuno una norma di rinvio dell’intero articolo 4 del Dl 124/2019 – a partire da marzo - almeno sino al prossimo mese di settembre, oppure al momento successivo in cui le procedure delle Entrate saranno corrette per tener conto dell’Iva derivante dalle operazioni in split o in reverse.

Ricordiamo che la “moratoria” delle sanzioni prevista – peraltro solo fino al prossimo 30 aprile - dalla circolare 1/E/2020 non è assolutamente sufficiente allo scopo, prevedendo non solo la regolare effettuazione dei versamenti delle ritenute (pur senza deleghe intestate ad ogni singolo committente) ma anche l'invio di tutta la documentazione prevista dalla norma al committente.

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