Appalti, in caso di parità si può ricorrere al sorteggio
In caso di parità tra offerte in una gara d’appalto, si può ricorrere al sorteggio se ci sono due requisiti: la totale equivalenza tra i partecipanti e l’ oggettiva impossibilità di esprimere migliori offerte. Lo ha stabilito il Tar di Salerno, con la sentenza n. 1627 depositata il 21 novembre. La questione ricorda quella della sconfitta di Milano in sede europea per la scelta della sede dell’Ema (l’autorità farmaceutica Ue), anche se non si trattava di un apalto.
Il caso deciso dal Tar riguardava la scelta del fornitore di servizi di connettività: Fastweb e Vodafone si contrapponevano per aggiudicarsi il servizio messo a gara con accordo quadro, cioè con criteri (prezzi e quantità) già fissati; dinanzi ad offerte equivalenti, la sorte era stata favorevole a Vodafone. L’altro concorrente ha tuttavia contestato la scelta casuale, ritenendola irragionevole, ma si è visto respingere il ricorso perché, formulando la propria offerta, aveva accettato anche la rigidità della procedura e l’impossibilità di effettuare rilanci.
Nella realtà nazionale, l’aggiudicazione di gare mediante sorteggio è prevista dalle norme di contabilità di Stato (RD 827/1924, articolo 77) e avviene di frequente, in particolare per i servizi di assistenza domiciliare, allorché le offerte più onlus concorrenti giungono appaiate o addirittura raggiungono tutte il massimo punteggio.
Prima di passare all’estrazione a sorte, il buon senso (principio di buona amministrazione, previsto dall’articolo 97 della Costituzione) suggerisce di attivare una procedura di “miglioramenti”, ottimizzando l’offerta. L’amministrazione infatti, con il rilancio ottiene ulteriori vantaggi, invece di rimettere alla sorte la scelta tra partecipanti classificati con pari punteggio (Tar Catania, sentenza 1454 / 2017).
Sulla base di questo principio generale, più volte i concorrenti hanno contestato il sorteggio, temendo di essere beffati. Anche quando la sorte sembra avversa, beneficiando l’avversario, non mancano poi le occasioni di contrasto: il Tar di Napoli si è dovuto occupare di un sorteggio contestato perché attuato da un funzionario “non bendato” (circostanza ritenuta irrilevante, sentenza 1293 / 2017), mentre Tar Catania ha chiarito che la presenza (per errore materiale) di partecipanti “abusivi” nell’urna dalla quale effettuare sorteggio, non altera le chances di vittoria dei soggetti che confidano nella fortuna, perché i bussolotti “neutri” non incidono sulle probabilità di vittoria.
A livello comunitario, non vi è uno specifico principio di buona amministrazione, che consenta il “rilancio” tra offerte equivalenti; tantomeno tale principio era previsto nel bando per la sede Ema (Consiglio europeo, 22 giugno 2017): oltretutto, contestare un bando firmato da 27 capi di Stato e di governo, sarebbe apparso davvero poco opportuno.