Adempimenti

Durc fiscale per appalti e ritenute: pubblicato il modello. Sanzioni fuori dal calcolo dei debiti

L’Agenzia ha diramato la modulistica della certificazione che servirà a dribblare gli adempimenti introdotti dall’articolo 4 del decreto fiscale

di Giuseppe Latour

Calcolo dei debiti meno restrittivo. Il quadro del nuovo meccanismo di verifica sulle ritenute negli appalti privati inizia a comporsi, in attesa della circolare che, la prossima settimana, dovrà affrontare le molte questioni operative rimaste in sospeso: ambito oggettivo della norma, definizione di utilizzo prevalente della manodopera, limite di 200mila euro (non è chiaro come sarà calcolato), modalità con la quale saranno svolti i controlli. 

Giovedì 6 febbraio, in serata, l’agenzia delle Entrate ha pubblicato (provvedimento 54730/2020 con due allegati) il nuovo modello di certificazione che servirà a dribblare gli adempimenti introdotti dall’articolo 4 del decreto fiscale (Dl 124/2019). Si tratta di un passaggio decisivo, perché è questa la strada che la maggior parte degli operatori pensa di percorrere nei prossimi giorni, in vista del versamento delle ritenute di gennaio, il prossimo 17 febbraio.

Con il provvedimento vengono confermate tutte le anticipazioni dei giorni scorsi, con alcune aggiunte rilevanti. L’obiettivo della certificazione è, nella sostanza, verificare che l’impresa abbia quattro requisiti che consentono di non applicare il temuto meccanismo di controllo: l’esistenza in vita da almeno tre anni, l’assolvimento regolare degli obblighi dichiarativi, versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e dei compensi e assenza di debiti fiscali e contributivi non soddisfatti.

Proprio su questo punto c’è la novità più interessante. Viene confermato che, come indicato nel Dl fiscale, vanno conteggiati accertamenti esecutivi, avvisi di addebito e iscrizioni a ruolo per importi superiori a 50mila euro, «per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione».

Per questo requisito, precisa l’Agenzia, rilevano i debiti riferiti a imposte, ritenute e contributi previdenziali, ma sono esclusi «interessi, sanzioni ed oneri diversi». Diventa, così, più facile rientrare nel tetto dei 50mila euro e ottenere l’esenzione. Posto che «la sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta».

Il certificato, esente da imposta di bollo, sarà messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, sarà aggiornato in automatico e avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio. Sarà rilasciato all’impresa o a un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. Per i soggetti grandi contribuenti sarà messo a disposizione presso le Direzioni regionali.

L’impresa che verifichi l’esistenza di errori potrà segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato «eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati». L’agenzia delle Entrate verificherà i dati e «qualora ricorrano i presupposti», procederà «all’emissione di un nuovo certificato».

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