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Appalti e ritenute, obbligo di verifica anche in agricoltura

La circolare 1/E si applica alle aziende agricole medio-grandi

di Gian Paolo Tosoni

Nella circolare della agenzia delle Entrate 1/E del 12 febbraio 2020 il settore primario viene sempre citato fra quelli coinvolti nella verifica del versamento delle ritenute fiscali a cura dell’appaltatore e del subappaltatore, applicate ai lavoratori dipendenti impiegati nelle prestazioni di servizi o di opera a favore del committente. I nuovi adempimenti riguardano le aziende agricole medio grandi in quanto l’importo complessivo annuo della prestazione deve essere superiore all’importo di 200mila euro e può riguardare, ad esempio, le operazioni di raccolta della frutta e ortaggi oppure le prestazioni di manipolazione e/o trasformazione di prodotti agricoli affidate a terzi come ad esempio le cooperative di lavoro.

Il particolare monitoraggio da parte dell’impresa agricola committente scatta in presenza di prestazioni fornite presso la sede del committente, come può essere la campagna, e mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà dell’impresa agricola. Sono quindi escluse le prestazioni agromeccaniche in quanto sono caratterizzate dall’impiego di attrezzature e macchinari di proprietà del contoterzista.

Le imprese agricole sono coinvolte indipendentemente dalla natura giuridica e quindi possono essere imprese individuali o società anche cooperative.
Non rientrano nei nuovi obblighi le agenzie di somministrazione della manodopera autorizzate a fornire il lavoro interinale.

In primo luogo il committente deve chiedere al prestatore che assume l’appalto per la prestazione d’opera, la certificazione di virtuosità fiscale (Durf). Infatti nessuna verifica in ordine agli obblighi fiscali del prestatore deve essere compiuta se quest’ultimo fornisce una certificazione rilasciata dall’agenzia delle Entrate che attesti i seguenti requisiti e condizioni per appaltatore e subappaltatori :
che siano in attività da almeno tre anni;
che abbiano presentato sempre le dichiarazioni fiscali;
che abbiano eseguito nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi versamenti registrati nel conto fiscale un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi dichiarato. I versamenti sono quelli effettuati con il modello F24 e premi Inail al lordo dei crediti compensati;
che non abbiano iscrizioni a ruolo per imposte dirette e contributi di importo superiore a 50.000 euro.

Se il prestatore consegna al committente questa dichiarazione, che deve riflettere la situazione alla fine del mese che precede quello di scadenza delle ritenute, nessun altro adempimento viene richiesto all’impresa agricola committente.

In assenza dell’attestazione, che ha validità di quattro mesi, le imprese che effettuano le prestazioni d’opera devono fornire al loro committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione del servizio. Il termine per la consegna della documentazione all’impresa agricola committente è stabilito in cinque giorni successivi alla scadenza del versamento, il che significa entro il 21 del mese dato che normalmente il versamento va effettuato nel giorno 16 del mese successivo al pagamento delle retribuzioni.

Inoltre l’appaltatore e i subappaltatori devono consegnare un prospetto da cui risultano l’elenco nominativo (mediante codice fiscale) dei lavoratori impiegati nel mese precedente, il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l’ammontare delle retribuzioni ed il dettaglio delle ritenute, il tutto per la quota afferente la prestazione presso il committente interessato.
Se questo adempimento non viene osservato dai prestatori, l’impresa agricola committente deve sospendere i pagamenti a favore dei prestatori sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate (se conosciuto). Inoltre l’impresa committente deve trasmettere la segnalazione del mancato adempimento all’agenzia provinciale delle Entrate entro 90 giorni.