Controlli e liti

Appalti: obbligo di verifica anche per i Comuni

Anche i Comuni sono interessati dagli obblighi di verifica del rispetto della normativa sulle ritenute di lavoro dipendente

di Luigi Lovecchio

Anche i Comuni sono interessati dagli obblighi di verifica del rispetto della normativa sulle ritenute di lavoro dipendente da parte degli appaltatori, qualora operino in veste commerciale. La conclusione, non convincente, è contenuta nella risposta 313, relativa all’ambito di applicazione dell’articolo 17 bis, Dlgs 241/1997.

La previsione appena citata prevede che in caso di appalti o prestazioni di servizi, comunque denominate, con prevalente utilizzo di mano d’opera, di valore complessivo annuo maggiore di 200.000 euro, il committente debba controllare il corretto assolvimento degli obblighi fiscali da parte dei prestatori. Si tratta in particolare degli obblighi in materia di ritenute su redditi di lavoro dipendente, al fine di scongiurare l’utilizzo di forme indebite di compensazione. Sono esonerati gli appaltatori in possesso del documento di regolarità fiscale.Sotto il profilo soggettivo, rientra nell’ambito applicativo della norma, in linea di principio, la generalità dei committenti, purchè residenti nel territorio dello Stato, individuati con richiamo all’articolo 23, Dpr 600/1973.

Uno dei requisiti previsti dal suddetto articolo 17 bis è tuttavia rappresentato dalla circostanza che il prestatore utilizzi in via prevalente «i beni strumentali» del committente. Il riferimento ad un elemento tipico del reddito d’impresa è stato valorizzato dalla circolare 1/2020 dell’agenzia delle Entrate per escludere dalla sfera operativa della novella gli enti non commerciali, limitatamente alle attività ricadenti nella sfera istituzionale. Traendo spunto da questa precisazione, un comune ha chiesto alle Entrate se le attività esercitate in regime di imponibilità Iva rientrassero nel campo di efficacia della nuova disciplina. Il comune istante propendeva per la risposta negativa, poichè gli enti territoriali sono del tutto privi di soggettività ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 74 del Tuir.

L’agenzia delle Entrate ha al riguardo osservato che nell’elencazione dei soggetti passivi Ires, prevista nell’articolo 73 del Tuir, sono inclusi tutti gli enti non commerciali, pubblici e privati. Nel successivo articolo 74, sempre secondo il documento di prassi, sarebbe disposta l’esclusione da Ires degli enti pubblici nonché la precisazione che l’esercizio di funzioni statali da parte dei medesimi non costituisce esercizio di attività commerciale. Ne deriverebbe che, pertanto, l’esonero da Ires non sarebbe assoluto ma riguarderebbe esclusivamente lo svolgimento delle suddette funzioni statali e le altre attività istituzionali.

Alla luce di ciò, le Entrate concludono che l’obbligo di verifica sussiste anche in capo ai comuni, laddove essi operino in veste commerciale. A tale scopo, il riferimento legislativo non è la normativa Iva ma quella relativa alle imposte sui redditi.

Si è tuttavia dell’avviso che i Comuni, alla pari dello Stato e degli enti territoriali in genere, siano soggettivamente esclusi da Ires, a prescindere dall’attività esercitata. L’esclusione derivante dallo svolgimento delle funzioni statali riguarda invece gli enti pubblici diversi da quelli indicati nel primo comma del suddetto articolo 74. Trattandosi di una questione di grande rilevanza, è auspicabile un chiarimento più approfondito.

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