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Appello in Ctr tramite Sigit inammissibile senza deposito della ricevuta di spedizione del ricorso

Processo tributario telematico

di Rosanna Acierno

La domanda

Ho redatto un appello in Commissione tributaria regionale, tramite il nuovo sistema Sigit, processo tributario telematico, per un cliente. Tale ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto non erano state depositate le notifiche di rito all’ente creditore. Le notifiche, però, sono state regolarmente eseguite nei termini tramite posta elettronica certificata (pec), con relativa ricezione e firma dell’ente creditore, ma per un problema di trasmissione informatica non si trovano allegate al fascicolo della Commissione regionale. È possibile inviare una domanda di correzione di errore materiale o bisogna per forza fare ricorso in cassazione?
P. T. – Roma

Purtroppo, nel caso prospettato la Commissione tributaria Regionale, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello, non è incorsa in alcun errore materiale, ma si è limitata ad applicare l’articolo 22 del decreto legislativo 546/1992 e, soprattutto, ad uniformarsi al costante orientamento giurisprudenziale di legittimità. Pertanto, si ritiene inopportuno sia presentare una istanza di correzione materiale, sia proporre ricorso in Cassazione. Secondo infatti quanto stabilito dal consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e, da ultimo, dalla Corte di cassazione con la sentenza 10322 del 12 aprile 2019, il mancato deposito, in sede di costituzione in giudizio, della ricevuta di spedizione del ricorso e dell’avviso di ricevimento determina l’inammissibilità del ricorso, traducendosi in una palese violazione dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 546/1992.
Secondo il citato articolo di legge «Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità, deposita nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale». La ratio di tale disposizione è quella di consentire al giudice la verifica della tempestività della proposizione dell’appello con il rispetto del termine di decadenza dall’impugnazione, previsto dall'articolo 51 del citato decreto legislativo 546/1992 ai fini del controllo sul passaggio in giudicato della sentenza gravata.

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