Controlli e liti

Appello tributario, alle Sezioni unite le regole del contraddittorio

Da chiarire se l’integrazione debba riguardare tutti i partecipanti in primo grado. Possibile una disciplina ad hoc per il litisconsorzio in secondo grado

di Laura Ambrosi

Saranno le Sezioni unite a decidere se l’appello tributario segue le regole sull’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti previste nel giudizio di primo grado ovvero se nel secondo grado esistono regole differenti. A chiedere la soluzione è l’ordinanza interlocutoria della Sezione tributaria della Suprema Corte 6204/2023 .

La questione riguarda l’applicazione del comma 2 dell’articolo 53 del Dlgs 546/1992 che prevede la proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, mentre secondo l’articolo 54 la costituzione in giudizio della parte appellata e la proposizione dell’appello incidentale avvengono depositando l’atto di controdeduzioni senza notificarlo alle controparti. La prima perplessità concerne l’applicabilità, nel giudizio tributario di secondo grado, degli articoli 331 e 332 del Cpc che disciplinano rispettivamente il litisconsorzio nelle cause inscindibili (riconducibili al litisconsorzio necessario) e scindibili (riconducibili al litisconsorzio facoltativo). In sostanza, nel processo tributario l’appello incidentale può essere proposto solo con il deposito dell’atto con le controdeduzioni (articolo 54).

La parte appellata, che ha interesse a impugnare nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado, nelle cause scindibili non può notificare la sua impugnazione incidentale alle parti presenti nel giudizio di primo grado ai quali l’appellante principale non ha precedentemente notificato il proprio atto di appello. Ne consegue l’impossibilità di instaurare il contraddittorio con le parti interessate dal capo della sentenza da lui appellata e che lo ha visto soccombente, con evidente lesione del diritto di difesa. L’ordinanza chiede quindi di accertare se l’articolo 53, comma 2, del Dlgs 546/1992, disciplini o meno:

a) un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado,

b) ovvero se il legislatore abbia disciplinato autonomamente il litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado rispetto a quanto previsto nel Cpc, così evidenziando gli aspetti peculiari del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario di cui all’articolo 54 del Dlgs 546/1992.

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