Applicabili i termini di decadenza ridotti
Limita il formalismo e l’uso retroattivo di criteri extra-normativi
Non può ritenersi inesistente un credito sorto su basi reali, essendo collegato ad attività effettivamente svolte e documentate: il credito inesistente presuppone al contrario un’assenza totale dei requisiti costitutivi o una dimensione fraudolenta. Scartata l’ipotesi dell’inesistenza, la contestazione può al massimo riguardare la non spettanza del credito con la conseguenza che trovano applicazione i più ridotti termini decadenziali.
A fornire questi importanti spunti è la Cgt di Reggio Calabria, ...



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